stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992, n. 449

Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/12/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/2020)
nascondi
Testo in vigore dal: 5-12-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
   VISTA  la  legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del
Corpo di polizia penitenziaria,  ed  in  particolare  l'articolo  21,
comma 1;
   VISTI l'articolo 19, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321,
e l'rticolo 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1992, n. 172;
   ACQUISITO  il  parere  preliminare  delle  competenti  Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a
norma dell'articolo 28 della citata legge n. 395 del 1990;
   VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 19 ottobre 1992;
   ACQUISITO   il   parere   definitivo  delle  predette  Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
   VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 30 ottobre 1992;
   SULLA  PROPOSTA  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di
concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;
                                EMANA
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1
                       (Sanzioni disciplinari)
1. L'appartenente al Corpo  di  polizia  penitenziaria  che  viola  i
doveri  specifici e generici del servizio e della disciplina indicati
dalla legge, dai regolamenti o  conseguenti  alla  emanazione  di  un
ordine, commette infrazione disciplinare ed e' soggetto alle seguenti
sanzioni:
    a) censura;
    b) pena pecuniaria;
    c) deplorazione;
    d) sospensione dal servizio;
    e) destituzione.
2.  Le  predette  sanzioni  devono  essere graduate, nella misura, in
relazione alla gravita' delle infrazioni ed alle conseguenze  che  le
stesse hanno prodotto per l'Amministrazione o per il servizio.
3. Il provvedimento che infligge la sanzione deve essere motivato.
          AVVERTENZE:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di princi'pi e criteri direttivi e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione,
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
             -  La legge n. 395/1990, recante l'ordinamento del Corpo
          di  polizia  penitenziaria,  e'  stata   modificata   dagli
          articoli  17  e  18  della  legge  16 ottobre 1991, n. 321,
          recante interventi straordinari per la funzionalita'  degli
          uffici giudiziari e per il  personale  dell'Amministrazione
          della giustizia.
             Il  comma  1 dell'art. 19 della stessa legge n. 321/1991
          ha differito al 31 ottobre 1991 il termine  per  l'adozione
          dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 395/1990.
             Il  comma  2  dell'art.  1  della  legge n. 172/1992, di
          conversione in legge, con modificazioni, del  decreto-legge
          31  dicembre  1991, n. 419, recante l'istituzione del Fondo
          di sostegno per  le  vittime  di  richieste  estorsive,  ha
          ulteriormente differito tale termine al 31 ottobre 1992.
             -  Il testo degli articoli 21, comma 1, e 28 della legge
          n.  395/1990 e' il seguente:
             "Art. 21  (Norme  disciplinari).  -  1.  Il  Governo  e'
          delegato  ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge, un decreto legislativo  per
          la   determinazione   delle  infrazioni  e  delle  sanzioni
          disciplinari per il Corpo di polizia penitenziaria, per  la
          regolamentazione   del   relativo  procedimento  e  per  la
          disciplina  transitoria  dei  procedimenti  in  corso,  con
          l'osservanza  dei  princi'pi e dei criteri previsti per gli
          appartenenti alla Polizia di Stato".
             "Art. 28 (Emanazione dei decreti legislativi).  -  1.  I
          decreti  legislativi  previsti  dalla  presente  legge sono
          emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro di grazia  e  giustizia  e  con  il  Ministro  del
          tesoro,  sentito  il  parere  delle  competenti Commissioni
          permanenti della Camera dei deputati  e  del  Senato  della
          Repubblica. Tale parere e' espresso con le procedure di cui
          al  comma  4  dell'art.  14  della legge 23 agosto 1988, n.
          400".