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DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992, n. 445

Analisi ed attribuzioni delle funzioni dirigenziali nel Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, individuazione dei relativi incarichi, previsione degli incarichi per i magistrati, previsione dei ruoli organici e disciplina degli incarichi ministeriali, a norma dell'art. 30, comma 4, lettere c), d) ed e), della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/12/1992
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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 5-12-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
   VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante  ordinamento  del
Corpo  di  polizia  penitenziaria,  ed  in particolare l'articolo 30,
comma 4, lettere c), d) ed e);
   VISTI l'articolo 19, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321,
e l'articolo 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1992, n. 172;
   ACQUISITO  il  parere  preliminare  delle  competenti  Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a
norma dell'articolo 28 della citata legge n. 395 del 1990;
   VISTA  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 ottobre 1992;
  ACQUISITO  il  parere   definitivo   delle   predette   Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
   VISTA  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 ottobre 1992;
   SULLA PROPOSTA del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;
                                EMANA
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1
              (Preposizione alla funzione di Direttore
            di ufficio centrale o di ufficio equiparato)
1.  Alla  funzione  di direttore di ufficio centrale del Dipartimento
dell'Amministrazione  penitenziaria  o  di  ufficio  equiparato  sono
preposti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta
del  Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria, dirigenti
generali dell'Amministrazione penitenziaria  e  magistrati  collocati
fuori del ruolo organico della magistratura.
2.  Gli  incarichi  dirigenziali  di cui al comma 1 sono conferiti ai
dirigenti ed ai magistrati in base  alla  particolare  esperienza  ed
alla  particolare  preparazione  acquisite  nel  corso dell'esercizio
delle loro precedenti funzioni.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di princi'pi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione,
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
             -  La legge n. 395/1990, recante l'ordinamento del Corpo
          di  polizia  penitenziaria,  e'  stata   modificata   dagli
          articoli  17  e  18  della  legge  16 ottobre 1991, n. 321,
          recante interventi straordinari per la funzionalita'  degli
          uffici  giudiziari  e per il personale dell'Amministrazione
          della giustizia.
             Il comma 1 dell'art. 19 della stessa legge  n.  321/1991
          ha  differito  al 31 ottobre 1991 il termine per l'adozione
          dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 395/1990.
             Il comma 2 dell'art.  1  della  legge  n.  172/1992,  di
          conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          31 dicembre 1991, n. 419, recante l'istituzione  del  Fondo
          di  sostegno  per  le  vittime  di  richieste estorsive, ha
          ulteriormente differito tale termine al 31 ottobre 1992.
             Il testo degli articoli 30, comma 4, lettere c),  d)  ed
          e), e 28 della legge n. 395/1990 e' il seguente:
             Art.      30      (Istituzione      del     Dipartimento
          dell'Amministrazione penitenziaria).
             "(Omissis).
             4. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'   decreti   legislativi   per   l'organizzazione   del
          Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, secondo  i
          seguenti princi'pi e criteri direttivi:
              (Omissis);
               c)   analisi   delle  funzioni  dirigenziali  (attive,
          ispettive, di consulenza e di studio)  e  previsione  della
          loro   attribuzione,  in  un  quadro  complessivo  di  pari
          dignita', a dirigenti amministrativi e a magistrati, con la
          previsione, per  i  primi,  della  qualifica  di  dirigente
          generale;  conseguente  individuazione  degli  incarichi  e
          previsione dei ruoli afferenti alle nuove  professionalita'
          poste in evidenza dall'analisi delle funzioni;
               d)  previsione  dell'attribuzione  a  magistrati degli
          incarichi per i quali appaia opportuno utilizzare  la  loro
          particolare  formazione  ed  esperienza, tenuto conto della
          natura  intrinseca  di  ciascuna  attivita'  ovvero   della
          diretta  connessione  della  stessa  con  l'esercizio della
          giurisdizione e con l'ordine giudiziario;
               e) disciplina degli  incarichi  ministeriali  e  delle
          condizioni    per    il    conferimento,   anche   mediante
          determinazione della loro durata e dei limiti di permanenza
          al Dipartimento".
             "Art. 28 (Emanazione dei decreti legislativi).  -  1.  I
          decreti  legislativi  previsti  dalla  presente  legge sono
          emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro di grazia  e  giustizia  e  con  il  Ministro  del
          Tesoro,  sentito  il  parere  delle  competenti Commissioni
          permanenti  della  Camera  dei deputati e del Senaato della
          Repubblica. Tale parere e' espresso con le procedure di cui
          al comma 4 dell'art. 14 della  legge  23  agosto  1988,  n.
          400".