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DECRETO-LEGGE 4 novembre 1992, n. 426

Interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre e di ottobre 1992.

note: Entrata in vigore del decreto: 06-11-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1992, n. 497 (in G.U. 28/12/1992, n.303).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  6-11-1992 al: 23-12-1992
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire nelle province di Firenze, Arezzo, Pisa, Torino, Alessandria, Asti e Cuneo e nel comune di Alghero, al fine di fronteggiare situazioni di grave emergenza, conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e di ottobre 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. È assegnato alle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna un contributo straordinario, rispettivamente di lire 75, 10 e 5 miliardi, per provvedere alla realizzazione degli interventi di somma urgenza conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 1992 nei comuni delle province di Firenze, Arezzo, Pisa, Torino, Alessandria, Asti, Cuneo e in altri comuni delle medesime regioni che saranno individuati con delibera della giunta regionale competente, da adottarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e nel comune di Alghero.
2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate, con decreto del presidente di ciascuna regione, previa deliberazione della giunta, alla integrazione dei bilanci delle amministrazioni provinciali e comunali per interventi di somma urgenza di rispettiva competenza, diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità ed indispensabili ad evitare il ripetersi di analoghe situazioni di emergenza.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono finalizzati alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture varie, idriche, fognarie, igienico-sanitarie e simili, alla sistemazione degli alvei e degli argini dei corsi d'acqua, al ripristino delle sezioni idriche e delle opere di contenimento ed alla assistenza e riparazione di danni subiti da privati cittadini.