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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1992, n. 417

Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

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Testo in vigore dal: 8-11-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto  l'art.  100  della legge 1 aprile 1981, n. 121, come integrato
dall'art. 5, comma 5, del decreto-legge 21 settembre  1987,  n.  387,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472,
nonche'  l'art.  7  del  decreto-legge  4  ottobre  1990,   n.   276,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n.359,
che prevede l'emanazione di  nuove  norme  di  amministrazione  e  di
contabilita'  dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il quale
puo'  contenere  disposizioni  anche  in   deroga   alle   norme   di
contabilita' generale dello Stato;
Visto l'art. 17 delle legge 23 agosto 1988, n. 400;
Dato  atto che lo schema di regolamento e' stato sottoposto al parere
del Ministro del tesoro, che si e' espresso favorevolmente in data 16
agosto 1988 e in data 29 luglio 1991;
Uditi i pareri della Corte dei conti, espressi nelle  adunanze  delle
sezioni riunite del 10 marzo 1989 e del 23 ottobre 1991;
Uditi  i  pareri  del  Consiglio  di  Stato,  espressi nelle adunanze
generali del 22 marzo 1990 e del 19 marzo 1992;
Vista la deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 24 luglio 1992;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del tesoro;
                                EMANA
                      il seguente regolamento:
          REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTABILITA'
            DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
                               Art. 1
                        Disposizioni generali
1.  I  prefetti, i commissari del Governo nelle provincie di Trento e
Bolzano ed il presidente della giunta regionale della Valle  d'Aosta,
funzionari  delegati  titolari  di  contabilita'  speciale, curano il
coordinamento e l'unita' di indirizzo amministrativo-contabile  delle
attivita'  dei  vari  uffici  di amministrazione e contabilita' degli
organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2. I questori  sovrintendono  all'attivita'  amministrativo-contabile
degli  uffici e reparti della Polizia di Stato di ciascuna provincia,
nell'ambito delle attribuzioni devolute  da  leggi  e  regolamenti  e
delle direttive del Dipartimento della pubblica sicurezza.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto  l'art.  100  della legge 1 aprile 1981, n. 121, come integrato
dall'art. 5, comma 5, del decreto-legge 21 settembre  1987,  n.  387,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472,
nonche'  l'art.  7  del  decreto-legge  4  ottobre  1990,   n.   276,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n.359,
che prevede l'emanazione di  nuove  norme  di  amministrazione  e  di
contabilita'  dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il quale
puo'  contenere  disposizioni  anche  in   deroga   alle   norme   di
contabilita' generale dello Stato;
Visto l'art. 17 delle legge 23 agosto 1988, n. 400;
Dato  atto che lo schema di regolamento e' stato sottoposto al parere
del Ministro del tesoro, che si e' espresso favorevolmente in data 16
agosto 1988 e in data 29 luglio 1991;
Uditi i pareri della Corte dei conti, espressi nelle  adunanze  delle
sezioni riunite del 10 marzo 1989 e del 23 ottobre 1991;
Uditi  i  pareri  del  Consiglio  di  Stato,  espressi nelle adunanze
generali del 22 marzo 1990 e del 19 marzo 1992;
Vista la deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 24 luglio 1992;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del tesoro;
                                EMANA
                      il seguente regolamento:
          REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTABILITA'
            DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
                               Art. 1
                        Disposizioni generali
1.  I  prefetti, i commissari del Governo nelle provincie di Trento e
Bolzano ed il presidente della giunta regionale della Valle  d'Aosta,
funzionari  delegati  titolari  di  contabilita'  speciale, curano il
coordinamento e l'unita' di indirizzo amministrativo-contabile  delle
attivita'  dei  vari  uffici  di amministrazione e contabilita' degli
organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2. I questori  sovrintendono  all'attivita'  amministrativo-contabile
degli  uffici e reparti della Polizia di Stato di ciascuna provincia,
nell'ambito delle attribuzioni devolute  da  leggi  e  regolamenti  e
delle direttive del Dipartimento della pubblica sicurezza.