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DECRETO-LEGGE 29 settembre 1992, n. 393

Misure urgenti in materia di occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-9-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 novembre 1992, n. 460 (in G.U. 28/11/1992, n.281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/1998)
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Testo in vigore dal: 29-11-1992
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure
in favore degli addetti a settori produttivi caratterizzati da  crisi
occupazionale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 settembre 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
((  (Assunzioni  nel  pubblico  impiego  di   lavoratori   in   cassa
                          integrazione). )) 
  ((1. Nel biennio 1992-1993 possono essere assunte, anche in  deroga
ai limiti di eta',  presso  le  pubbliche  amministrazioni  anche  ad
ordinamento autonomo e presso enti pubblici non economici, per essere
assegnate presso uffici situati nelle regioni del centro-nord, per la
copertura di vacanze in organico verificatesi nelle varie  qualifiche
funzionali, millecinquecento unita' di personale  che  fruiscano  del
trattamento di integrazione salariale  straordinario,  dipendenti  da
aziende del  centro-nord  per  le  quali  siano  state  accertate  le
condizioni  di   intervento   della   cassa   integrazione   guadagni
straordinaria da almeno dodici mesi e che abbiano  stipulato  accordi
sindacali in relazione a situazioni di  eccedenza  di  manodopera  di
notevole rilevanza sociale. Tali  dipendenti  possono  accedere  alle
qualifiche funzionali e ai profili professionali per cui e' richiesto
un titolo di studio pari o  inferiore  al  diploma  di  scuola  media
superiore. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  da
emanare, su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di  conversione  del  presente  decreto,  sono  individuate  le
aziende di provenienza che, entro i successivi trenta giorni, inviano
alle  agenzie  regionali  per  l'impiego  l'elenco   dei   lavoratori
dichiaratisi disponibili. Le agenzie regionali per l'impiego  formano
la graduatoria dei lavoratori interessati utilizzando  i  criteri  di
cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e  successive  modificazioni,
e, entro i successivi trenta giorni, la trasmettono  alla  Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,
che, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
stabilisce le equiparazioni  tra  le  professionalita'  possedute  da
ciascun  lavoratore  e  le  qualifiche   funzionali   e   i   profili
professionali delle pubbliche amministrazioni. L'idoneita' a svolgere
le mansioni proprie di  ciascun  profilo  professionale  proposto  e'
accertata da una o piu' commissioni  nominate  dal  Ministro  per  la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,  e  composte  da  tre  funzionari  di  qualifica
funzionale non inferiore all'ottava. L'accertamento avviene  mediante
prova pratica o colloquio, ovvero mediante prova pratica e colloquio;
il colloquio e' comunque obbligatorio per i profili professionali per
l'accesso ai quali e' richiesto un titolo di studio pari  al  diploma
di scuola me- dia superiore. Il Ministro  per  la  funzione  pubblica
dispone  l'assegnazione  del  personale  dichiarato  idoneo,  secondo
l'ordine della graduatoria, in relazione alle  carenze  di  personale
degli uffici delle pubbliche amministrazioni  situati  nelle  regioni
del centro-nord. Entro i successivi trenta giorni le  amministrazioni
interessate provvedono alla nomina e dispongono l'immediata  chiamata
in servizio. Il trattamento economico  spettante  e'  pari  a  quello
iniziale delle qualifiche iniziali  di  inquadramento.  I  lavoratori
conservano    il    trattamento    previdenziale    vigente    presso
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
e i superstiti. 
  2. Le assunzioni disposte ai sensi del comma 1  sono  detratte  dal
numero delle assunzioni effettuabili nel rispetto  dei  limiti  posti
dalle disposizioni vigenti nel biennio 1992-1993)).