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DECRETO-LEGGE 19 settembre 1992, n. 384

Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/9/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438 (in G.U. 18/11/1992, n.272).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2024)
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Testo in vigore dal: 19-9-1992
al: 18-11-1992
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di fronteggiare con
interventi adeguati la  grave  situazione  economica  e  finanziaria,
adottando misure per il contenimento delle spese  nei  settori  della
previdenza,  della  sanita'   e   del   pubblico   impiego,   nonche'
incrementando le entrate di natura fiscale e tributaria; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 settembre 1992; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale,  della
sanita', del tesoro e per la funzione pubblica, del bilancio e  della
programmazione economica e delle finanze; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                       Pensioni di anzianita' 
  1. In attesa della legge di riforma del  sistema  pensionistico,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino
al 31 dicembre 1993 e' sospesa l'applicazione di ogni disposizione di
legge e di regolamento che preveda il  diritto,  con  decorrenza  nel
periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici  di  anzianita'  a
carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni dei
lavoratori autonomi, delle forme sostitutive ed esclusive del  regime
stesso, nonche' delle forme  integrative  a  carico  degli  enti  del
settore pubblico allargato, anticipati rispetto all'eta' pensionabile
o all'eta' prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli
ordinamenti. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai  trattamenti
pensionistici di cui all'articolo 37 della legge 5  agosto  1981,  n.
416, ed al decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364.