stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 1992, n. 358

Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-8-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  26-8-1992 al: 8-12-1998
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 13, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo ad emanare un testo unico delle disposizioni in materia di pubbliche forniture;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 48, con il quale è stata data attuazione alla direttiva n. 88/295/CEE in tema di pro- cedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture;
Viste le disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113, come inizialmente modificata dal decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, e successivamente
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente testo unico disciplina l'affidamento, da parte di una amministrazione aggiudicatrice e nelle forme indicate dall'art. 2, di pubbliche forniture di beni, compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore di stima, con esclusione dell'IVA, sia uguale o superiore a 200.000 unità di conto europee.
Nel settore della difesa tale limite opera per i prodotti non menzionati nell'allegato
2.
2. Il limite di cui al comma 1 è ridotto a 130.000 unità di conto europee per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui all'allegato 1 e, nel settore della difesa, per quelli concernenti i prodotti indicati nell'allegato 2.
3. Sono amministrazioni aggiudicatrici:
a) le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, con esclusione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, limitatamente ai servizi delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per le sole forniture di sali e tabacchi;
b) le province, le città metropolitane, i comuni, le comunità montane e i consorzi e le associazioni tra i soggetti anzidetti;
c) tutti gli altri enti pubblici e gli enti equivalenti enumerati nell'allegato 3, ivi comprese le regioni e le province autonome di cui al comma 4.
4. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e Bolzano, nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle disposizioni del presente testo unico la normativa emanata nella materia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86. Costituiscono norme di principio quelle contenute negli articoli dal 2 al 21 del presente testo unico.
5. Nel caso di concessione di un'attività di servizio pubblico, nell'atto di concessione deve essere stabilito che il concessionario è comunque tenuto ad osservare, per le forniture concluse con terzi nell'ambito di tale attività, il principio della non discriminazione in base alla nazionalità nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri delle Comunità europee.
>6. Il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto
europea, da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee nei primi giorni di novembre, ha effetto per due anni a decorrere dal 1 gennaio successivo. Esso è altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero del tesoro.
7. Alle eventuali variazioni del limite di cui al comma 2, disposte dalla Commissione delle Comunità europee, si provvede con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è opeato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Si trascrive il titolo delle direttive citate nel titolo del decreto legislativo qui pubblicato:
Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture. (n. 77/62/CEE);
Direttiva del Consiglio del 22 luglio 1980 che adatta e completa, per quanto riguarda alcune amministrazioni aggiudicatrici, la direttiva n. 77/62/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture. (n. 80/767/CEE);
Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva n. 77/62/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e che abroga talune disposizioni della direttiva n. 80/767/CEE.
(n. 88/295/CEE).
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione è il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitaato e per oggetti definiti".
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superire della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- L'art. 13, comma 2, della legge n. 428/1990 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)) è così formulato:
"2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con un decreto legislativo, un testo unico delle disposizioni adottate in base al comma 1, nonché di quelle relative alla stessa materia e non abrogate, contenute nella legge 30 marzo 1981, n. 113, come inizialmente modificata dal decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, e successivamente dalla legge 23 marzo 1983, n. 83, apportando le modifiche necessarie per il miglior coordinamento".
Si trascrivono i titoli delle disposizioni di legge sopra richiamate:
Legge 30 marzo 1981, n. 113: "Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976";
Decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631: "Modificazioni all'art. 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture";
Legge 26 dicembre 1981, n. 784: "Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, recante modificazioni all'articolo 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture";
Legge 23 marzo 1983, n. 83: "Modificazioni alla legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme di adeguamento in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture, in attuazione della direttiva della Comunità economica europea n. 80/767 del 22 luglio 1980".
- Il D.Lgs. n. 48/1992 reca: "Attuazione della direttiva numero 88/295/CEE in tema di procedure di aggiudicazione degli appalti di pubbliche forniture".
Note all'art. 1
- Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), è il seguente:
"Art. 6 (Regolamenti e direttive delle Comunità economica europea).
- Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea nonché all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio.
In mancanza della legge regionale, sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni.
Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata, un congruo temine per provvedere. Qualora la inattività degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale".
La legge n. 382 sopra citata reca: "Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione".
- Il testo dell'art. 9 della legge n. 86/1989 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) è il seguente:
"Art. 9 (Competenze delle regioni e delle province autonome). -
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie.
2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare attuazione alle direttive dopo l'entrata in vigore della prima legge comunitaria successiva alla notifica della direttiva.
3. La legge comunitaria o altra legge dello Stato che dia attuazione a direttive in materia di competenza regionale indica quali disposizioni di principio non sono derogabili dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dagli organi regionali. Nelle materie di competenza esclusiva, le regioni a statuto speciale e le province autonome si adeguano alla legge dello Stato nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.
4. In mancanza degli atti normativi della regione, previsti nei commi 1, 2 e 3, si applicano tutte le disposizioni dettate per l'adempimento degli obblighi comunitari dalla legge dello Stato ovvero dal regolamento di cui all'articolo 4.
5. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni, nelle materie cui hanno riguardo le direttive, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.
6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3 o, sulla base della legge comunitaria, con il regolamento preveduto dall'articolo 4, la funzione di indirizzo e coordinamento di cui al comma 5 è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti".