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DECRETO-LEGGE 24 luglio 1992, n. 346

Spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/7/1992.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/1992)
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Testo in vigore dal:  26-7-1992 al: 23-9-1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di miglioramenti dell'efficienza dei servizi del settore giudiziario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, per il settore giudiziario del Ministero di grazia e giustizia è integrato, per l'anno 1992, della somma di L. 15.826.797.000 ai fini della erogazione di compensi diretti a retribuire la maggiore produttività, nonché le turnazioni, l'assistenza al magistrato e la reperibilità.