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MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 2 giugno 1992, n. 341

Regolamento di attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee n. 91/422 del 15 luglio 1991 contenente disposizioni relative ai dispositivi di frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi.

note: Entrata in vigore del decreto: 4/8/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/1992)
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vigente al 09/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  4-8-1992

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, in base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada, con o senza carrozzeria nonché i loro rimorchi ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti dal Ministero dei trasporti, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per la omologazione CEE secondo prescrizioni tecniche emanate dal Ministro dei trasporti con propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto l'art. 10 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, con cui viene conferita al Ministro dei trasporti la facoltà di rendere obbligatorie, con propri decreti, le prescrizioni tecniche riguardanti l'approvazione di singoli dispositivi o la omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda uno o più requisiti, prima che siano completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE dei suddetti veicoli;
Visto il proprio decreto del 29 marzo 1974 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per la omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento;
Visto il proprio decreto del 5 settembre 1986 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1987), che recepisce la direttiva n. 85/647/CEE e nel contempo aggiorna, integra e rielabora in unico testo le prescrizioni tecniche contenute nelle direttive n. 71/320/CEE, n. 74/132/CEE, n. 75/524/CEE, n. 79/489/CEE e n. 85/647/CEE, concernenti tutte le omologazioni parziali dei tipi di veicolo a motore e dei rimorchi per quanto attiene alla frenatura;
Visto il proprio decreto del 4 novembre 1988 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 86 del 13 aprile 1989, in attuazione della direttiva n. 88/194/CEE del 24 marzo 1988, recante modifiche alle prescrizioni tecniche della direttiva n. 71/320/CEE;
Vista la direttiva della Commissione n. 91/422/CEE con la quale vengono apportate ulteriori modifiche alla direttiva n. 71/320/CEE;
Ritenuto di dover corrispondentemente modificare ed integrare le disposizioni dei propri decreti del 5 settembre 1986 e del 4 novembre 1988;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare l'art. 17, commi 3 e 4;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dall'adunanza generale del 6 febbraio 1992;
Esperita la procedura prevista dalla sopracitata legge n. 400/1988, art. 17, comma 3, ultimo periodo, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. I testi degli allegati I, II, III, IV, V, VII, IX, X e XII ai decreti ministeriali del 5 settembre 1986 e del 4 novembre 1988 recanti norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e di rimorchio per quanto riguarda la frenatura sono modificati in conformità a quanto riportato nell'allegato che fa parte integrante del presente regolamento.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge n. 942/1973 detta norme sulla "Ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunità economica europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi". Si trascrive il testo degli articoli 1, 2 e 10:
"Art. 1. - I veicoli a motore destinati a circolare su strada con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi, esclusi i veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti, dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile all'esame del tipo per l'omologazione CEE secondo le prescrizioni tecniche che saranno emanate entro sei mesi dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, con propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi".
"Art. 2. - La domanda per l'omologazione di cui al precedente art. 1 è presentata dal costruttore, o dal suo legale rappresentante, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; la domanda non è accolta quando risulti che sia stata presentata, per lo stesso tipo di veicolo, richiesta di omologazione presso altro Stato membro della CEE".
"Art. 10. - Le prescrizioni tecniche man mano emanate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile in attuazione delle direttive comunitarie possono essere rese obbligatorie con decreto dello stesso Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, anche prima che siano completate prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE, in sostituzione di quelle concernenti l'omologazione nazionale o l'approvazione dei tipi di dispositivi previste, rispettivamente dagli articoli 53 e 78 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.