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MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 2 giugno 1992, n. 341

Regolamento di attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee n. 91/422 del 15 luglio 1991 contenente disposizioni relative ai dispositivi di frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi.

note: Entrata in vigore del decreto: 4/8/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/1992)
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vigente al 20/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 4-8-1992
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visti  gli  articoli 1 e 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, in
base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada, con
o senza carrozzeria nonche' i loro rimorchi ad eccezione dei  veicoli
che  si  spostano  su rotaia, debbono essere sottoposti dal Ministero
dei  trasporti,  previa  presentazione  di  domanda  da   parte   del
costruttore  o  del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per
la  omologazione  CEE  secondo  prescrizioni  tecniche  emanate   dal
Ministro  dei  trasporti  con  propri  decreti,  in  attuazione delle
direttive del Consiglio e della Commissione delle  Comunita'  europee
concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
  Visto l'art. 10 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, con cui viene
conferita   al   Ministro   dei  trasporti  la  facolta'  di  rendere
obbligatorie,  con   propri   decreti,   le   prescrizioni   tecniche
riguardanti  l'approvazione  di singoli dispositivi o la omologazione
di un tipo di veicolo per quanto riguarda uno o piu' requisiti, prima
che  siano  completate  le  prescrizioni  tecniche   necessarie   per
procedere alla omologazione CEE dei suddetti veicoli;
  Visto  il  proprio  decreto  del  29  marzo  1974  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile  1974,  recante  prescrizioni
generali  per  la  omologazione  CEE  dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento;
  Visto il proprio decreto  del  5  settembre  1986  (pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio
1987), che recepisce  la  direttiva  n.  85/647/CEE  e  nel  contempo
aggiorna, integra e rielabora in unico testo le prescrizioni tecniche
contenute   nelle   direttive   n.   71/320/CEE,  n.  74/132/CEE,  n.
75/524/CEE, n. 79/489/CEE  e  n.  85/647/CEE,  concernenti  tutte  le
omologazioni parziali dei tipi di veicolo a motore e dei rimorchi per
quanto attiene alla frenatura;
  Visto  il  proprio  decreto  del  4  novembre 1988 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 86 del 13  aprile  1989,  in
attuazione  della  direttiva n. 88/194/CEE del 24 marzo 1988, recante
modifiche alle prescrizioni tecniche della direttiva n. 71/320/CEE;
  Vista la direttiva della Commissione n.  91/422/CEE  con  la  quale
vengono apportate ulteriori modifiche alla direttiva n. 71/320/CEE;
  Ritenuto  di  dover  corrispondentemente modificare ed integrare le
disposizioni dei propri decreti del 5 settembre 1986 e del 4 novembre
1988;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in  particolare  l'art.  17,
commi 3 e 4;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato reso dall'adunanza generale
del 6 febbraio 1992;
  Esperita la procedura prevista dalla sopracitata legge n. 400/1988,
art. 17, comma 3, ultimo periodo, con la comunicazione al  Presidente
del Consiglio dei Ministri;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  I  testi  degli allegati I, II, III, IV, V, VII, IX, X e XII ai
decreti ministeriali del 5 settembre  1986  e  del  4  novembre  1988
recanti  norme  relative  alla  omologazione parziale CEE dei tipi di
veicolo a motore e di rimorchio per quanto riguarda la frenatura sono
modificati in conformita' a quanto  riportato  nell'allegato  che  fa
parte integrante del presente regolamento.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - La legge n.  942/1973  detta  norme  sulla  "Ricezione
          nella legislazione italiana delle direttive della Comunita'
          economica   europea  concernenti  il  ravvicinamento  delle
          legislazioni degli Stati membri relative alla  omologazione
          dei  veicoli a motore e dei loro rimorchi". Si trascrive il
          testo degli articoli 1, 2 e 10:
             "Art. 1. - I veicoli a motore destinati a  circolare  su
          strada  con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi, esclusi
          i  veicoli  che  si  spostano  su  rotaia,  debbono  essere
          sottoposti,  dal  Ministero  dei trasporti e dell'aviazione
          civile all'esame del tipo per l'omologazione CEE secondo le
          prescrizioni tecniche che saranno emanate  entro  sei  mesi
          dal  Ministro  per  i  trasporti  e l'aviazione civile, con
          propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio
          o della Commissione  delle  Comunita'  europee  concernenti
          l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi".
             "Art.  2.  -  La  domanda  per  l'omologazione di cui al
          precedente art.  1 e' presentata dal costruttore, o dal suo
          legale  rappresentante,  al  Ministero  dei   trasporti   e
          dell'aviazione  civile;  la  domanda  non e' accolta quando
          risulti che sia stata presentata, per  lo  stesso  tipo  di
          veicolo,  richiesta  di  omologazione  presso  altro  Stato
          membro della CEE".
             "Art. 10. - Le prescrizioni tecniche  man  mano  emanate
          dal  Ministro  per  i  trasporti  e  l'aviazione  civile in
          attuazione delle direttive comunitarie possono essere  rese
          obbligatorie  con  decreto  dello  stesso  Ministro  per  i
          trasporti e  l'aviazione  civile,  anche  prima  che  siano
          completate  prescrizioni  tecniche necessarie per procedere
          alla  omologazione   CEE,   in   sostituzione   di   quelle
          concernenti  l'omologazione  nazionale o l'approvazione dei
          tipi  di  dispositivi   previste,   rispettivamente   dagli
          articoli  53  e  78  del  testo  unico  delle  norme  sulla
          circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.