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MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 15 maggio 1992, n. 327

Regolamento recante modificazioni al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 22 gennaio 1988, n. 78, sui pesi, le dimensioni e certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali, integrato con decreto del Ministro dei trasporti 29 settembre 1989, in attuazione della direttiva n. 91/60/CEE del 4 febbraio 1991.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/07/1992
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Testo in vigore dal:  19-7-1992

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 29 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 1989, con il quale è stata data attuazione alla direttiva n. 89/461/CEE del 18 luglio 1989;
Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee del 4 febbraio 1991 n. 91/60/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 37 del 9 febbraio 1991, che modifica la direttiva n. 85/3/CEE allo scopo di fissare talune dimensioni massime autorizzate dagli autotreni;
Vista la rettifica alla direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee del 4 febbraio 1991 n. 91/60/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 54 del 28 febbraio 1991;
Ritenuta la necessità di modificare parzialmente il regolamento e gli allegati al decreto ministeriale 22 gennaio 1988, n. 78, già integrato con il decreto del Ministro dei trasporti 29 settembre 1989 in attuazione della direttiva n. 91/60/CEE del 4 febbraio 1991, come rettificata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 54 del 28 febbraio 1991;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare l'art. 17, commi 3 e 4;
Sentito il parere del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e del Ministero dei lavori pubblici;
Esperita la procedura prevista dalla sopracitata legge n. 400/1988, art. 17, comma 3, ultimo periodo, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dall'adunanza generale del 19 marzo 1992;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'art. 1 del regolamento adottato con il decreto ministeriale n. 78 del 22 gennaio 1988 è sostituito dal seguente:
" 1. Il presente regolamento stabilisce le norme di attuazione della direttiva n. 85/3/CEE e successive integrazioni e delle modifiche apportate alle precedenti direttive dalla n. 91/60/CEE, relative ai pesi, alle dimensioni, ed a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali, che hanno forza di legge, ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Le direttive n. 85/3/CEE, n. 86/360/CEE, numero 89/461/CEE e n. 91/60/CEE vengono pubblicate unitamente al presente regolamento".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta di seguito il testo degli articoli 26, 32, 33, 53, 58 e 144 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale):
"Art. 26 (Autoveicoli). - Gli autoveicoli, consistenti in veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, si dividono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone con più di nove posti, compreso quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, capaci di contenere al massimno nove posti compreso quello del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose;
e) trattori stradali: veicoli destinati al traino e non atti a portare carico utile proprio;
f) autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature. Sono autoveicoli per uso speciale quelli destinati prevalentemente al trasporto proprio e distinti dalla speciale attrezzatura di cui sono muniti; sono autoveicoli per trasporti specifici quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni o di determinate cose e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo;
g) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini dell'applicazione del secondo comma dell'art. 119, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzanti in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate e gli autotreni composti da un autoveicolo e da un rimorchio per trasporto di imbarcazioni o velivoli; costituiscono altresì una unica unità, ai fini dell'applicazione del primo comma dell'art. 48, i treni composti da un autoveicolo e da un caravan o da un rimorchio per il trasporto di attrezzature turistiche e sportive. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 32, il trasporto è considerato eccezionale;
h) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
i) autosnodati: veicoli costituiti da due elementi atti al carico, dei quali uno motore e l'altro permanentemente e non rigidamente collegato, da non considerarsi rimorchio ai sensi degli articoli 32 e 33. Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 58 gli autosnodati sono da considerarsi veicolo unico;
l) auto-caravan: autoveicolo avente una speciale carrozzeria e attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di un massimo di sette persone compreso il conducente.
Secondo quanto disposto dal Ministro dei trasporti con propri decreti, gli autoveicoli di cui alle lettere c) e l) sono soggetti alle norme tecniche di quelli di cui alle lettere a) e/o b), viste le direttive comunitarie ed i regolamenti internazionali".
"Art. 32 (Sagoma limite). - Ogni veicolo, compreso il suo carico, deve potersi inscrivere, quando marcia in linea retta, in una sagoma di metri 2,50 di larghezza e di metri 4 di altezza dal piano stradale; per gli autobus e filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e extraurbani è consentito che tale altezza raggiunga metri 4,30.
La lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non deve eccedere 7,5 metri per i veicoli isolati a un asse, 12 metri per i veicoli isolati a due o più assi.
La lunghezza dei semirimorchi non deve eccedere metri 12,50. La carrozzeria della caravan non deve eccedere in lunghezza se ad un asse metri 6 e se a due assi metri 7,50; non deve eccedere in larghezza metri 2,30; l'altezza massima da terra non deve essere superiore a 1,8 volte la larghezza della carreggiata del veicolo. La lunghezza totale delle auto-caravan non può eccedere per il veicolo isolato, a due o più assi, metri 8.
Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono superare la lunghezza massima di metri 15,50. Gli autosnodati e filosnodati adibiti a trasporto di persone, gli autotreni e i filotreni possono raggiungere la lunghezza massima di metri 18.
Le estremità di fusello e del mozzo non debbono sporgere dal contorno esteriore del veicolo.
Sono eccettuati dalla disposizione del precedente comma le macchine agricole ed i veicoli a trazione animale sprovvisti di parafanghi o con la carrozzeria non sporgente dalle ruote, per i quali la massima sporgenza del mozzo o fusello rispetto al piano esterno del cerchione non deve superare 25 centimetri.
Chiunque circoli con veicolo che supera i limiti di sagoma o di lunghezza stabiliti dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila".
Art. 33 (Pesi massimi). - Il peso complessivo a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nei commi successivi, costituito dal peso del veicolo stesso in ordine di marcia e da quello del suo carico, non può eccedere i 50 quintali per i veicoli a un asse, 80 quintali per quelli a due assi e 100 quintali per quelli a tre o più assi.
Il peso complessivo a pieno carico di un rimorchio ad un asse non può eccedere 60 quintali; fa eccezione l'unità posteriore dell'autosnodato.
Per gli autoveicoli e filoveicoli isolati muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di appoggio sulla strada non sia superiore a 8 chilogrammi per centimetro quadrato e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza tra due assi contigui non sia inferiore ad un metro e 20 centimetri, il peso complessivo a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere i 180 quintali se si tratta di veicoli a due assi, i 240 quintali se si tratta di veicoli a tre o più assi. Qualori si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbana e suburbana il peso complessivo a pieno carico non deve eccedere i 190 quintali.
Qualunque sia il tipo di veicolo, il peso massimo in corrispondenza dell'asse più caricato non deve eccedere i 120 quintali.
In corrispondenza di due assi contigui a distanza inferiore a 2 metri fra loro, il peso massimo non deve superare 200 quintali, se a distanza inferiore a un metro e 20 centimetri non deve superare il valore di 170 quintali; se a distanza non superiore a un metro, non deve superare il valore di 120 quintali.
Il peso complessivo a pieno carico di un autoarticolato o di un autosnodato o di un filoarticolato o di un filosnodato, quando concorrono le condizioni indicate nel comma terzo, non deve eccedere 300 quintali se a 3 assi, 400 quintali se a 4 assi, 440 quintali se a 5 o più assi; il peso complessivo a pieno carico di un autotreno o di un filotreno, quando concorrono le medesime condizioni, non deve eccedere 240 quintali se a 3 assi, 400 quintali se a 4 assi, 440 quintali se a 5 o più assi.
Per i rimorchi, il peso complessivo del veicolo isolato, nel rispetto delle stesse condizioni di cui al comma terzo, non può superare i 220 quintali se a due assi e 252 quintali se a tre o più assi".
"Art. 53 (Omologazione del tipo). - Gli autoveicoli, i motoveicoli, i rimorchi, nonché i rispettivi autotelai o telai montati ed i ciclomotori sono soggetti, se prodotti in serie, alla omologazione del tipo. Questa ha luogo a seguito dell'esame dei medesimi da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile, il quale ne accerta la corrispondenza alle caratteristiche di legge e rilascia alla fabbrica costruttrice un certificato che contiene la sommaria descrizione di tutti gli elementi che caratterizzano il veicolo, ivi comprese le unità tecniche indipendenti omologate destinate ad essere installate su veicoli per costituirne parti integranti.
Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cmc., l'omologazione è limitata al solo motore.
La fabbrica costruttrice dei veicoli o motori di tipo omologato rilascia all'acquirente una formale dichiarazione, attestante che il veicolo o il motore è conforme al tipo omologato in tutte le sue parti e redatta su modello fornito dal Ministero dei trasporti. Di tale dichiarazione la fabbrica che la rilascia assume piena responsabilità civile e penale.
Il Ministero dei trasporti ha facoltà di sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo i veicoli di tipo omologato in circolazione non soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 54.
Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabiliti i documenti da produrre a corredo della domanda di omologazione e le modalità di esecuzione dell'esame del tipo degli autoveicoli, dei motoveicoli, dei ciclomotori e dei rimorchi".
"Art. 58 (Carta di circolazione e immatricolazione). - Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare debbono essere muniti di una carta di circolazione ed immatricolati distintamente per provincia.
L'Ispettorato della motorizzazione civile nella cui circoscrizione risiede l'interessato rilascia la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo, e provvede alla immatricolazione.
Nella carta di circolazione sono indicati i dati di immatricolazione, quelli di identificazione e costruttivi, l'uso al quale il veicolo è destinato e il numero delle persone che possono prendere posto sul sedile anteriore.
Per effettuare il traino di un rimorchio o di un semirimorchio, è necessario che:
a) gli organi di traino siano di tipo approvato e compatibili;
b il complesso veicolare sia inscrivibile nella curva di minor raggio del veicolo trattore;
c) il complesso veicolare sia inscrivibile nella corona circolare determinata ai sensi della vigente disciplina;
d) il complesso veicolare non superi le dimensioni di cui al precedente art. 32;
e) i dispositivi di frenatura dei due veicoli del complesso veicolare siano compatibili tra loro;
f) i sistemi di attacco delle giunzioni dei dispositivi di frenatura e d'illuminazione e segnalazione visiva siano compatibili;
g) le masse dei singoli veicoli e del complesso veicolare non superino i limiti di cui all'art. 33 del presente testo unico;
h) non si verifichi interferenza tra i due veicoli del complesso quando questo transita su curve altimetriche della superficie stradale;
i) siano osservate, nel caso di merci pericolose, tutte le prescrizioni e condizioni di sicurezza definite nella normativa nazionale, nonché le norme dell'accordo internazionale ADR qualora si tratti di mezzi impiegati nel trasporto internazionale.
Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, secondo comma, è rilasciato uno speciale documento di circolazione, che è valido se accompagnato dall'autorizzazione quando prevista dall'articolo stesso.
Il medesimo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole e operatrici quando per le stesse ricorre l'art. 10.
Quando si tratti di autoveicoli o motocarrozzette da destinare a noleggio con conducente ovvero di veicoli da destinare a servizi pubblici, la carta di circolazione non può essere rilasciata se il richiedente non abbia conseguito il titolo per effettuare il servizio. Quando si tratti di autobus da destinare ad uso privato la carta di circolazione non può essere rilasciata se non ad imprenditori, collettività e simili, per le loro necessità.
La carta di circolazione viene trasmessa all'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico per gli adempimenti di sua competenza.
Chiunque circola con un veicolo per il quale non è stata rilasciata la carta di circolazione è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda di lire venticinquemila a lire centomila (ora con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire due milioni).
Chiunque circola effettuando un traino per il quale non sono osservate le disposizioni di cui alla lettera g) del quarto comma del presente articolo, è punito con le sanzioni comminate dall'art. 121.
Chiunque circola effettuando un traino per il quale non sono osservate anche singolarmente, le disposizioni di cui alle rimanenti lettere del quarto comma del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire ottocentomila.
Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada che non impedisce la circolazione di un traino in violazione delle disposizioni di cui al precedente quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni. Le sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al soggetto che ha in disponibilità il veicolo rimorchiato qualora tale soggetto non coincida con il titolare dell'autorizzazione del veicolo trattore.
Se il conducente del veicolo ed i titolari della licenza o dell'autorizzazione sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura più grave".
"Art. 144 (Competenza per le materie regolate dalle presenti norme). - Salvo che nelle presenti norme sia diversamente disposto, la competenza per le materie da esse regolate spetta:
a) al Ministero dei trasporti per quelle disciplinate nel titolo II (segnalazione stradale) art. 15 (segnalazione dei passaggi a livello); nel titolo III (veicoli in generale) ad eccezione degli articoli 22 (veicoli a braccia e a trazione animale), 23 (velocipedi), 32 (sagoma limite), 33 (pesi massimi) e 34 (traino di veicoli); nel titolo V (veicoli a motore) ad eccezione dell'art. 69 (limiti di sagoma e di peso delle macchine agricole); nel titolo VI, per quanto riguarda la guida dei veicoli a motore; nel titolo VII (disposizioni speciali); nel titolo VIII (norme di comportamento): art. 108 (incrocio su strade di montagna con autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea); art. 110 (uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi); art. 112 (limitazione dei rumori); art. 113 (uso dei dispositivi di segnalazione acustica); art. 123 (uso di occhiali e di determinati apparecchi durante la guida) e, in generale, per le norme concernenti la idoneità dei veicoli a motore alla circolazione e l'abilitazione alla guida di essi;
b) al Ministero dei lavori pubblici per quelle disciplinate nel titolo I (disposizioni generali); nel titolo II (segnalazione stradale), ad eccezione dell'art. 15 (segnalazione dei passaggi a livello); nel titolo III (veicoli in generale): art. 22 (veicoli a braccia e a trazione animale); art. 23 (velocipedi) e art. 34 (traino di veicoli); nel titolo IV (veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi); nel titolo VI, per quanto concerne la condotta dei veicoli in genere e degli animali; nel titolo VIII (norme di comportamento) ad eccezione degli articoli 108 (incrocio su strade di montagna con autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea); 110 (uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi); 112 (limitazione dei rumori); 113 (uso di dispositivi di segnalazione acustica); 121 (trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi); 122 (trasporto di persone e di oggetti sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sui ciclomotori); 123 (uso di occhiali e di determinati apparecchi durante la guida) e, in generale, per le norme concernenti la tutela delle strade e la circolazione stradale.
La competenza per le materie disciplinate dagli articoli 32 (sagoma limite), 33 (pesi massimi), 69 (limiti di sagoma e di peso delle macchine agricole), 121 (trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi), 122 (trasporto di persone e di oggetti sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sui ciclomotori) e 124 (guida degli autobus, degli autotreni, degli autosnodati e degli autoarticolati) è attribuita congiuntamente al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero dei trasporti.
Ciascuno dei due Ministeri, fermo restando quanto stabilito nei precedenti commi, esamina i problemi di carattere generale riflettenti la materia disciplinata dalle presenti norme, sentendo il parere dell'altro.
Restano ferme le attribuzioni del Ministero dell'interno e degli altri Ministeri".
- La legge n. 132/1987 contiene "Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale".
Si trascrive il testo dell'art. 11:
"Art. 11. - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dei trasporti, tenendo conto delle raccomandazioni ECE-ONU, adotta, con proprio decreto, per gli autobus, nonché per gli autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose, disposizioni conformi alle direttive CEE relative alla durata dei veicoli, alla costruzione, alle caratteristiche tecniche dei dispositivi di sicurezza, in particolare pannelli con speciale dispositivi retroriflettenti e fluorescenti posteriori e laterali, strumenti di contenimento degli spruzzi di marcia sul bagnato, e dispositivi di frenatura, nonché alle procedure di omologazione dei predetti veicoli, anche ai fini di rendere i veicoli stessi insuscettibili di superare, per azione del propulsore, determinati valori di velocità.
Nell'ipotesi di misure non previste espressamente dalle direttive CEE, le disposizioni debbono essere coerenti con lo spirito delle direttive stesse.
2. Nello stesso termine, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni attuative del regolamento CEE n. 3820/85, relativo all'armonizzazione di alcune norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada nonché le norme di attuazione della direttiva CEE n. 561/74 relativa all'accesso alla professione di autotrasportatore.
2-bis. L'iscrizione in via provvisoria di nuove imprese nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi è comunque consentita, a partire dal 1› giugno 1987, a condizione che vengano soddisfatti i requisiti dell'onorabilità e della capacità finanziaria, di cui alla citata direttiva n. 561/74, con riserva di accertamento, entro diciotto mesi dal predetto termine, del requisito della capacità professionale.
3. I riferimenti al regolamento CEE n. 1463/70 contenuti nella legge 13 novembre 1978, n. 727, devono intendersi come riferimenti fatti al regolamento CEE n. 3821/85. I riferimenti al regolamento CEE n. 543/69 contenuti negli articoli 124 e 127 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, devono intendersi come riferimenti fatti al regolamento CEE n. 3820/85.
3-bis. Il secondo e terzo comma dell'art. 124 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono abrogati".
- La legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) dispone, all'art. 20 (Adeguamenti tecnici) che:
"1. Con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale.
2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento".
- La legge n. 86/1989 contiene "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. L'art. 5 (Attuazioni modificative) al comma 1 dispone che: "1. Fermo quanto previsto dall'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'art. 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo".
- La legge n. 428/1990 reca "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990). L'art. 4 (Adeguamenti tecnici e provvedimenti amministrativi di attuazione) al comma 1 dispone che: "1.
Ai decreti ministeriali da adottare a norma dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, soggetti al parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano il secondo e terzo periodo dell'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.