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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 dicembre 1991, n. 462

Regolamento di esecuzione della legge 27 giugno 1990, n. 171, sulla disciplina metrologica dei termometri clinici.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/7/1992
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vigente al 05/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-7-1992
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge  27  giugno  1990,  n.  171, recante la disciplina
metrologica dei termometri clinici in attuazione delle direttive  CEE
n.  83/128  e  n. 84/414 e, in particolare l'art. 6, il quale prevede
che, mediante decreti del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  siano  adottate  norme  di  esecuzione  della legge
stessa;
  Considerato che occorre provvedere  all'emanazione  delle  suddette
disposizioni regolamentari;
  Sentite le associazioni di categoria piu' rappresentative;
  Vista   la   legge   23  agosto  1988,  n.  400,  sulla  disciplina
dell'attivita' di Governo e  sull'ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 12 settembre 1991;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma  dell'art.  17,  comma  3,  della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 343595 dell'11 novembre 1991;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Il presente regolamento stabilisce le norme di attuazione  della
legge 27 giugno 1990, n. 171 - di seguito denominata "legge" - per la
definizione   dei  requisiti  di  idoneita'  e  delle  modalita'  del
controllo  metrologico   nazionale   dei   termometri   clinici,   la
individuazione    degli   enti   delegati   alla   esecuzione   della
verificazione  prima  e  la  determinazione  delle  relative  tariffe
sostitutive  dei diritti metrici nonche' la designazione degli uffici
metrici   cui   devono   essere   spediti   i   termometri    clinici
d'importazione.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          diposizioni     sulla     promulgazione     delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  6  della  legge   n.   171/1990
          (Disciplina   metrologica   dei   termometri   clinici   in
          attuazione delle direttive CEE n. 83/128 e  84/414)  e'  il
          seguente:
             "Art.  6  (Decreti  di  esecuzione).  -  1.  Il Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce
          con propri decreti:
               a) i requisiti di idoneita' metrologica  richiesti  ai
          fini  dell'approvazione  del  modello,  nonche' le norme di
          fabbricazione e le modalita' di  esecuzione  del  controllo
          metrologico nazionale;
               b)  gli  enti  pubblici  o  le  loro aziende, cui puo'
          essere delegata  l'esecuzione  della  verificazione  prima,
          nonche' le tariffe di cui all'art. 5;
               c)  l'estensione del controllo metrologico nazionale a
          termometri  clinici  fondati  sull'impiego  di  principi  e
          tecniche  diversi  da  quelli utilizzati per la costruzione
          dei termometri contemplati dall'art. 1;
               d)  gli  eventuali  adeguamenti   delle   disposizioni
          tecniche della presente legge alle direttive comunitarie in
          materia di controllo CEE dei termometri clinici;
               e)  gli  uffici provinciali metrici cui debbono essere
          spediti  i  termometri  clinici  d'importazione  ai   sensi
          dell'art. 2, comma 2;
               f)  ogni  altra  norma per l'esecuzione della presente
          legge.
             2. I decreti di cui al comma 1, concernenti  le  materie
          di  cui  alle  lettere a), b) ed e), sono emanati entro sei
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.