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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 dicembre 1991, n. 462

Regolamento di esecuzione della legge 27 giugno 1990, n. 171, sulla disciplina metrologica dei termometri clinici.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/7/1992
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Testo in vigore dal:  1-7-1992

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 27 giugno 1990, n. 171, recante la disciplina metrologica dei termometri clinici in attuazione delle direttive CEE n. 83/128 e n. 84/414 e, in particolare l'art. 6, il quale prevede che, mediante decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato siano adottate norme di esecuzione della legge stessa;
Considerato che occorre provvedere all'emanazione delle suddette disposizioni regolamentari;
Sentite le associazioni di categoria più rappresentative;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 12 settembre 1991;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 343595 dell'11 novembre 1991;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il presente regolamento stabilisce le norme di attuazione della legge 27 giugno 1990, n. 171 - di seguito denominata "legge" - per la definizione dei requisiti di idoneità e delle modalità del controllo metrologico nazionale dei termometri clinici, la individuazione degli enti delegati alla esecuzione della verificazione prima e la determinazione delle relative tariffe sostitutive dei diritti metrici nonché la designazione degli uffici metrici cui devono essere spediti i termometri clinici d'importazione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle diposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 6 della legge n. 171/1990 (Disciplina metrologica dei termometri clinici in attuazione delle direttive CEE n. 83/128 e 84/414) è il seguente:
"Art. 6 (Decreti di esecuzione). - 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con propri decreti:
a) i requisiti di idoneità metrologica richiesti ai fini dell'approvazione del modello, nonché le norme di fabbricazione e le modalità di esecuzione del controllo metrologico nazionale;
b) gli enti pubblici o le loro aziende, cui può essere delegata l'esecuzione della verificazione prima, nonché le tariffe di cui all'art. 5;
c) l'estensione del controllo metrologico nazionale a termometri clinici fondati sull'impiego di principi e tecniche diversi da quelli utilizzati per la costruzione dei termometri contemplati dall'art. 1;
d) gli eventuali adeguamenti delle disposizioni tecniche della presente legge alle direttive comunitarie in materia di controllo CEE dei termometri clinici;
e) gli uffici provinciali metrici cui debbono essere spediti i termometri clinici d'importazione ai sensi dell'art. 2, comma 2;
f) ogni altra norma per l'esecuzione della presente legge.
2. I decreti di cui al comma 1, concernenti le materie di cui alle lettere a), b) ed e), sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.