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DECRETO-LEGGE 19 giugno 1992, n. 316

Differimento dei termini per i versamenti delle imposte sui redditi dovute sulla base delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e degli acconti di imposta, nonchè per taluni versamenti per la definizione agevolata dei rapporti tributari previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/6/1992.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/1993)
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Testo in vigore dal:  20-6-1992 al: 19-8-1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il differimento dei termini per i versamenti delle imposte sui redditi dovute sulla base delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e degli acconti di imposta, nonché per taluni versamenti per la definizione agevolata dei rapporti tributari previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il termine del 19 giugno 1992 di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, è differito al 30 giugno 1992.
2. Il termine del 19 giugno 1992 di cui al primo e al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, è differito al 30 giugno 1992.
3. I termini del 19 e del 30 giugno 1992 indicati nel quarto periodo del comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, sono differiti, rispettivamente, al 30 giugno 1992 e al 15 luglio 1992; resta fermo il differimento al 30 giugno 1992 del termine del 1 giugno 1992 indicato nell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269.