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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 25 maggio 1992, n. 302

Regolamento per la concessione dell'aiuto diretto ai produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole in applicazione del regolamento CEE n. 3766/91 del Consiglio e del regolamento CEE n. 615/92 della Commissione.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/5/1992
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Testo in vigore dal: 31-5-1992
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  regolamento CEE n. 3766/91 del Consiglio del 12 dicembre
1991,  che  istituisce un regime di sostegno per i produttori di semi
di soia, di colza e ravizzone e di girasole;
  Visto  il  regolamento CEE n. 615/92 della Commissione del 10 marzo
1992 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce modalita'
di  applicazione  del  regime di sostegno per i produttori di semi di
soia, di colza e ravizzone e di girasole;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 1987, n. 370, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, recante norme in
materia    di   produzione   e   commercializzazione   dei   prodotti
vitivinicoli,  nonche'  sanzioni  per  l'inosservanza  di regolamenti
comunitari in materia agricola;
  Vista  la  legge  19 marzo 1990, n. 55, recante disposizioni per la
prevenzione  della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme
di  manifestazione  di  pericolosita'  sociale ed il decreto-legge 13
maggio  1991,  n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta
alla  criminalita'  organizzata  e  di  trasparenza  e buon andamento
dell'attivita'  amministrativa,  convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 luglio 1991, n. 203;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento
dell'Azienda  di  Stato  per  gli  interventi  nel mercato agricolo -
A.I.M.A., ed in particolare la lettera e) dell'art. 3;
  Visto  il  decreto-legge  27  ottobre 1986, n. 701, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante misure
urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari;
  Vista  la  legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  recante  norme  sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme;
  Considerata  la  necessita'  di affidare all'A.I.M.A. il compito di
effettuare  i  pagamenti  dell'aiuto  agli aventi diritto, nonche' di
procedere  all'effettuazione  dei  controlli,  secondo i criteri e le
modalita' previste dai sopracitati regolamenti comunitari;
  Considerata  la  necessita'  di emanare le disposizioni applicative
della  nuova  regolamentazione comunitaria, in materia di concessione
dell'aiuto  ai  produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di
girasole;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 23 agosto 1988;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale dell'11 maggio 1992;
  Considerato che si e' integralmente recepito il parere espresso dal
Consiglio  di  Stato, fatta eccezione per la richiesta di modificare,
all'art. 4, comma 3, lettera d) la parola "mappa" con "certificazione
catastale"  e  cio'  al  fine  di  evitare  che gli interessati siano
sottoposti all'onere della presentazione di una doppia certificazione
catastale non richiesta dalla normativa comunitaria;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata con nota n. H/1488 del 22 maggio 1992;
                             A D O T T A
                      il presente regolamento:
                               Art. 1.
                       Beneficiari dell'aiuto
  1. In applicazione del regolamento CEE n. 3766/91 del Consiglio del
12 dicembre 1991, di seguito denominato "Regolamento del Consiglio" e
del regolamento CEE n. 615/92 del 10 marzo 1992 della Commissione, di
seguito  denominato  "Regolamento  della Commissione", e' concesso, a
partire  dalla  campagna  di  commercializzazione 1992-1993, un aiuto
diretto  ai  produttori  di  semi  di soia, di colza e ravizzone e di
girasole.  La  campagna  di  commercializzazione inizia il 1 luglio e
termina il 30 giugno dell'anno successivo.
  2.  In conformita' all'art. 4 del regolamento del Consiglio l'aiuto
e'  concesso  per  ogni  ettaro  di superficie a seminativo su cui e'
stata effettuata la semina ed e' stato conseguito il raccolto di semi
di  soia, colza e ravizzone e di girasole, nel rispetto dei requisiti
e  delle  condizioni  previste  agli  articoli  1,  3,  5,  6 e 7 del
regolamento della Commissione.
  3.  Ferma la disposizione di cui all'art. 3 par. 1, lettera ii)- a)
del  regolamento  della  Commissione  che  stabilisce  in  misura non
inferiore  a  0,3  ettari  la  superficie  complessiva  risultante in
domanda,  perche'  si possa beneficiare dell'aiuto, e' determinata ai
suddetti  fini  in  0,1  ettari  la dimensione minima di ogni singolo
appezzamento  interamente  seminato  con  semi  di  soia,  di colza e
ravizzone  e di girasole, ai sensi della lettera ii)- b) del medesimo
articolo.
  4. In conformita' all'art. 2, par. 4, del regolamento del Consiglio
e  dell'art.  3,  par.  1,  del  regolamento  della  Commissione,  le
superfici  oggetto  di  aiuto debbono insistere su regioni o parti di
regioni  idonee,  sotto  il  profilo  climatico  e  agronomico,  alla
coltivazione  dei  vari  tipi  di  seme  oleoso,  tenuto  conto della
vocazione  colturale  e dei dati storici di investimento colturale di
semi   oleosi   nelle   medesime   zone   risultanti   dal  piano  di
regionalizzazione di cui all'art. 2 del presente regolamento.
  5.  Per  i  produttori  di  semi  di colza e ravizzone il diritto a
beneficiare  dell'aiuto  e'  subordinato  al  rispetto  dei requisiti
riportati  all'art.  7  del regolamento del Consiglio ed all'art. 6 e
allegati  IV,  V  e  VI del regolamento della Commissione. L'impiego,
nella  stessa  azienda,  di  sementi ottenute dal raccolto di sementi
certificate  di  una  delle  varieta'  di  cui  all'allegato  IV  del
regolamento  della  Commissione,  e' subordinato all'esito favorevole
dei  controlli  di  conformita'  delle sementi impiegate ai requisiti
richiesti   dall'allegato   V   del  regolamento  della  Commissione,
espletati  dall'A.I.M.A.  anteriormente  alla  semina,  su  specifica
richiesta del produttore.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Si  trascrive il testo dell'art. 3, lettera e), della
          legge n.  610/1982:
             "Per l'attuazione  degli  indirizzi  e  degli  obiettivi
          stabiliti  dal  CIPAA  in  conformita'  a  quanto  previsto
          dall'art. 1, l'AIMA:
              a)-d) (omissis);
               e) cura l'erogazione  delle  provvidenze  finanziarie,
          quali   aiuti,   integrazioni   di   prezzo,  compensazioni
          finanziarie e simili, disposte dai  regolamenti  della  CEE
          relativi  all'organizzazione  comune  dei mercati agricoli.
          Per   tali   attivita'   l'AIMA   puo'   avvalersi    della
          collaborazione  delle regioni, stipulando con esse apposite
          convenzioni di durata anche pluriennale".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  e  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.