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DECRETO-LEGGE 27 maggio 1992, n. 301

Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/05/1992.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/09/1992)
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Testo in vigore dal:  29-5-1992 al: 27-7-1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per fronteggiare le particolari esigenze dei profughi sfollati da zone dell'ex Federazione jugoslava, anche attraverso interventi straordinari di carattere umanitario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per il coordinamento della protezione civile, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Per far fronte alla grave situazione in cui si trovano gli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, il Governo è autorizzato ad effettuare interventi di carattere straordinario. Essi sono aggiuntivi rispetto a quelli effettuabili ai sensi della legislazione vigente.
2. Gli interventi straordinari sono diretti a contribuire a fronteggiare le necessità di soccorso, di accoglienza ed assistenza degli sfollati nel territorio delle Repubbliche di cui al comma 1, anche attraverso la partecipazione ad iniziative di organismi internazionali.
3. Gli interventi straordinari sono inoltre diretti a fronteggiare le esigenze degli sfollati di cui al comma 1 accolti sul territorio nazionale, connesse alla ricezione, al trasporto, all'alloggio, al vitto, al vestiario, all'assistenza igienico-sanitaria, all'assistenza socio-economica, e a quella in favore dei minori non accompagnati, nonché al rimpatrio o trasferimento degli stessi.
4. Per le finalità di cui al presente decreto e per l'effettuazione dei conseguenti interventi il Presidente del Consiglio o, per sua delega, il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione, promuove e coordina l'attività delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, della Croce rossa italiana e di ogni altra istituzione e organizzazione operante per finalità umanitarie.
5. Gli interventi sono promossi d'intesa con le amministrazioni competenti. Per le finalità di cui al comma 3 sono prioritariamente utilizzati immobili o aree demaniali e altri edifici di proprietà pubblica, all'uopo mantenuti o rimessi in efficienza, compatibilmente alle esigenze da fronteggiare.