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DECRETO-LEGGE 26 maggio 1992, n. 296

Copertura dei disavanzi nel settore dei trasporti pubblici locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-5-1992.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/02/1993)
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Testo in vigore dal: 26-5-1992
al: 25-7-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerato il grave stato di tensione esistente tra gli  operatori
del trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  prevedere
l'assunzione a carico del bilancio statale dell'onere relativo al  65
per cento  delle  rate  di  ammortamento  dei  mutui  destinati  alla
copertura dei disavanzi del trasporto locale, per gli anni  1987-1990
e per l'anno 1991, contratti e da contrarre dalle regioni  a  statuto
ordinario e dagli enti locali inclusi nei rispettivi territori; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 maggio 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno,  del
bilancio e della programmazione economica e del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Con le modalita' ed entro i limiti indicati  negli  articoli  2,
commi 1, 2, 4 e 5, e 2- bis del decreto-legge  31  ottobre  1990,  n.
310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990,  n.
403, gli enti locali e le regioni possono contrarre  mutui  decennali
per la copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi di  trasporto
locale relativi all'anno 1991. 
  2. Gli oneri di ammortamento per capitale ed  interessi  dei  mutui
contratti e da contrarre, ai sensi degli articoli 2, commi 1, 2 e  4,
e 2- bis del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, nonche' ai sensi
del comma 1, dalle regioni a statuto ordinario e  dagli  enti  locali
inclusi nei rispettivi territori sono assunti nella misura del 65 per
cento a carico del bilancio dello Stato. 
  3. Qualora i mutui contratti o da contrarre dalle regioni a statuto
ordinario e dagli enti locali, ai sensi degli articoli 2 e 2- bis del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, ed ai sensi del comma 1,  siano
regolati  ad  un  tasso  di  interesse  superiore  a  quello  massimo
stabilito dal Ministro del tesoro in  applicazione  dell'articolo  13
del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n.  415,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, la  contribuzione
statale di cui al comma 2 e'  comunque  determinata  con  riferimento
alla rata di ammortamento  calcolata  con  l'interesse  nella  misura
massima consentita. 
  4. All'attribuzione del contributo statale di cui  al  comma  2  si
provvede secondo  procedure  e  criteri  stabiliti  con  decreto  del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti. 
  5. Lo Stato contribuisce alla copertura dei  disavanzi  1991  delle
aziende di trasporto esercitate in regime di gestione governativa  ed
in concessione di competenza statale, con erogazione straordinaria di
105 miliardi. Il contributo di cui al presente comma sara' attribuito
in proporzione all'ammontare  dei  disavanzi  accertati  nei  bilanci
consuntivi 1991 delle aziende anzidette e corrisposto nell'anno 1993. 
  6. All'onere  derivante  dall'applicazione  del  presente  decreto,
valutato in lire 400 miliardi per l'anno 1992, lire 920 miliardi  per
l'anno 1993 e lire 745 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994,  si
provvede: 
    a) quanto a lire  400  miliardi  per  l'anno  1992,  a  lire  670
miliardi per il 1993 e  lire  565  miliardi  per  il  1994,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1992-1994,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1992,  all'uopo
utilizzando l'accantonamento  "Legge  quadro  per  l'ordinamento,  la
ristrutturazione e il potenziamento  dei  trasporti  pubblici  locali
(rate ammortamento mutui)"; 
    b) quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1993 e lire 180 miliardi
per l'anno 1994, mediante utilizzo delle proiezioni  per  gli  stessi
anni  dell'accantonamento  "Sistemazione   disavanzi   1991   aziende
trasporto (rate ammortamento mutui)" iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
Ministero del tesoro per l'anno 1992. 
  7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.