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DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1989, n. 415

Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonchè disposizioni varie.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 38 (in G.U. 28/02/1990, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/1998)
Testo in vigore dal:  17-5-1995
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Art. 13

Disposizioni sui mutui degli enti locali
1.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77 ))
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2.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77 ))
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2-bis.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77 ))
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2-ter. Per il recupero dei crediti in mora o delle somme dovute alla Cassa depositi e prestiti la stessa, oltre a procedere direttamente contro i debitori, è facoltizzata ad estinguere i debiti scaduti ed i loro accessori mediante trattenuta sulle somme che la Cassa fosse tenuta a erogare ai medesimi soggetti a qualsiasi titolo .