stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 20 maggio 1992, n. 292

Rivalutazione delle pensioni erogate dai Fondi speciali gestiti dall'I.N.P.S.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/5/1992.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/1993)
nascondi
Testo in vigore dal:  21-5-1992 al: 20-7-1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la rivalutazione a fini perequativi delle pensioni erogate dai Fondi speciali di previdenza gestiti dall'I.N.P.S., in attuazione dell'articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Miglioramenti delle pensioni a carico dei Fondi di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche pri- vate, per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo e per il personale di volo.
1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private, del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, del Fondo di previdenza per il personale di volo, liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1988, sono aumentate, con effetto dal 1' gennaio 1991, in misura corrispondente alla differenza tra l'importo del trattamento pensionistico all'atto della prima liquidazione, rivalutato per effetto della variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'I.S.T.A.T. ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, tra l'anno di decorrenza della pensione e l'anno 1990, e l'importo dello stesso trattamento spettante alla data del 1 gennaio 1991 comprensivo dell'intero computo dell'ammontare dei miglioramenti di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59.
2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono attribuiti nelle misure percentuali previste dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59.
3. Alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private, del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, del Fondo di previdenza per il personale di volo è attribuito, se più favorevole, un aumento mensile, per ogni anno di anzianità contributiva effettiva e figurativa alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, pari a lire 1.000, aumentate di lire 140 per ogni anno di più remota decorrenza della pensione rispetto all'anno 1987, con il limite dell'anno 1975 per l'anno di più remota decorrenza delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private e con il limite dell'anno 1963 per l'anno di più remota decorrenza delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.
4. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici, derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, sono corrisposti, con decorrenza dal 1 gennaio di ciascun anno del quadriennio 1991-1994, in misura pari, rispettivamente, al 20, 40, 70 e 100 per cento del loro ammontare, fatto salvo l'importo minimo di cui al comma 5 da corrispondersi per intero dal 1 gennaio 1991.
5. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può in ogni caso derivare un aumento complessivo mensile dei trattamenti pensionistici computati a calcolo per un importo inferiore a lire 30.000 e superiore a lire 800.000.
6. Alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1958, l'aumento minimo mensile di cui al comma 5 è stabilito nella misura pari a lire 50.000.