stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 31 ottobre 1991, n. 459

Regolamento recante norme sul trasporto marittimo dei rifiuti in colli.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/4/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2005)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  26-4-1992 al: 29-7-2005
aggiornamenti all'articolo

IL MINISTRO

DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, recante "Regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente "Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi";
Vista la deliberazione in data 27 lublio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, recante "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti", pubblicata nel supplemento ordinario n. 52 alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1985, recante "Norme sugli imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose in colli", pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 dell'11 luglio 1985;
Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1986 di "Approvazione delle etichette di pericolo da applicare sui colli contenenti merci pericolose", pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 1986;
Visto l'art. 9- bis, comma 6, della legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1988, emanato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, recante "Norme in materia di esportazione e di importazione dei rifiuti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1988;
Considerato che i rifiuti speciali nonché quelli tossici e nocivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, sopra menzionato, provenienti da lavorazioni industriali sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare, ai sensi del comma 4 dell'art. 9- bisdella legge n. 475/1988 sopra citata;
Considerato che i rifiuti liquidi, solidi o pastosi, contenenti una o più sostanze di cui all'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, o da esse contaminati, inclusi i policlorodifenili e i policlorotrifenili e loro miscele, sono da considerarsi pericolosi per la salute e l'ambiente anche ai fini del trasporto marittimo;
Tenuto conto che tali sostanze sono da inserire nella classe 9 che comprende le merci che per loro natura non possono essere incluse in nessuna delle altre classi;
Sentito il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione in data 5 gennaio 1989;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. 3101955/MP del 23 ottobre 1991;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Ai fini delle presenti norme i rifiuti si suddividono in:
A) rifiuti pericolosi;
B) rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti pericolosi quelli che contengono:
a) residui di una o più sostanze considerate pericolose ai fini del trasporto marittimo, di cui alle classi del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;
b) residui di una o più sostanze pericolose per la salute e l'ambiente e, quindi, anche ai fini del trasporto marittimo, elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, o da esse contaminati, inclusi i policlorodifenili e i policlorotrifenili e loro miscele, in quantità e/o in concentrazioni tali da corrispondere ai parametri di tossicità e nocività di cui al punto 1.2 e relative tabelle 1.1, 1.2 e 1.3 della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale, citata in premessa.
3. Sono rifiuti non pericolosi quelli che non contengono sostanze pericolose sopra menzionate o che, pur contenendo residui di tali sostanze, non raggiungono concentrazioni tali da farli considerare pericolosi, ai sensi del precedente comma 2.






AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo dell'art. 9- bis del D.L. n. 397/1988, aggiunto dalla legge di conversione n. 475/1988:
"Art. 9-bis (Spedizioni transfrontaliere dei rifiuti prodotti in Italia). - 1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti prodotti in Italia sono consentite verso i Paesi della Comunità economica europea o verso quelli appartenenti all'O.C.S.E. Spedizioni verso altri Paesi sono consentite solo previa autorizzazione del CIPE, su proposta del Ministro dell'ambiente che riferisce semestralmente alle competenti commissioni parlamentari. Deve in ogni caso essere acquisita la documentazione comprovante l'assenso del Paese importatore e l'esistenza di idonei impianti di smaltimento.
2. Le spedizioni transfrontaliere di rifiuti sono subor- dinate alla prestazione di idonea garanzia fidejussoria a carico del detentore dei rifiuti, a garanzia delle eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino ambientale.
La fidejussione è liberata con decreto del Ministro dell'ambiente quando risulti idoneamente comprovato l'avvenuto corretto smaltimento.
3. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, da emanare entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. I rifiuti speciali, nonché quelli tossici e nocivi, provenienti da lavorazioni industriali sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e l'obbligo di maneggio in aree soggette a controllo dell'autorità marittima. Tali rifiuti possono essere trasferiti in tali aree di maneggio in attesa dell'imbarco e possono lasciare le località di provenienza per tali aree solo dopo aver ottenuto tutte le prescritte autorizzazioni.
5. L'imbarco delle merci di cui al comma 4, nonché dei rifiuti di qualsiasi genere indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, deve essere effettuato previa autorizzazione rilasciata dal capo del compartimento marittimo nella cui circoscrizione è ubicato il porto d'imbarco. Non si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, nella parte in cui è previsto che l'iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazione.
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, emana, con proprio decreto, le disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 5. Con lo stesso decreto si provvede ad aggiornare la classificazione delle merci pericolose di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008. La predetta autorizzazione non può essere rilasciata se non è esibita dal richiedente l'autorizzazione di cui al comma 1.
7. L'autorizzazione all'imbarco di cui al comma 5 sostituisce l'autorizzazione al trasporto di rifiuti prevista fra le autorizzazioni allo smaltimento dall'art. 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora il trasporto avvenga via nave.
8. Chiunque effettui una spedizione dei rifiuti e delle merci di cui al comma 4 senza l'autorizzazione di cui ai commi 1 o 5 è punito con le sanzioni di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Si applicano altresì le sanzioni accessorie previste dal codice della navigazione qualora la spedizione avvenga via nave. In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione si applicano le sanzioni di cui all'art. 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.
9. Le disposizioni dei commi precedenti sostituiscono integralmente la disciplina già prevista dall'art. 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 441, relativa alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti dall'Italia. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 3, restano valide le disposizioni del predetto art. 12, relative alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti verso l'Italia.
10. In attesa dell'emanazione della normativa d'attuazione di cui ai commi 3 e 6, ogni spedizione transfrontaliera di rifiuti industriali dall'Italia deve avvenire con autorizzazione espressa del Ministro dell'ambiente rilasciata nel rispetto della normativa comunitaria e delle modalità stabilite nel presente articolo. Qualora il trasporto venga effettuato tramite nave, la predetta autorizzazione deve essere rilasciata di concerto con il Ministro della marina mercantile. In tali casi, qualora la spedizione venga effettuata senza l'autorizzazione predetta, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
11. Gli oneri comunque sostenuti dalla pubblica amministrazione per lo smaltimento di rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi esportati all'estero, sono addebitati solidalmente al produttore ed al vettore dei rifiuti stessi ed esatti, con le modalità di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, unitamente ai costi sostenuti per accertamenti, analisi, rimozione, condizionamento, trasporti, bonifica e qualsiasi altro onere comunque occasionato dall'intervento".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo del punto 1.2 e relative tabelle 1.1, 1.2 e 1.3 della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale:
"1.2. Classificazione dei rifiuti speciali in tossici e nocivi.
Sono rifiuti tossici e nocivi i rifiuti speciali di cui all'art. 2, quarto comma, punti 1), 2) e 5) del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982:
1) che contengono una o più delle sostanze indicate nella tabella 1.1 in concentrazioni superiori ai valori di concentrazione limite (CL) indicati nella tabella stessa e/o una o più delle altre sostanze appartenenti ai 28 gruppi di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in concentrazioni superiori ai valori di CL ricavati dall'applicazione dei criteri generali desunti dalla tabella 1.2. Qualora un rifiuto contenga due o più sostanze di cui al sopracitato allegato, ciascuna in concentrazione inferiore alla corrispondente CL, sarà classificato come tossico e nocivo se la sommatoria dei rapporti tra la concentrazione effettiva di ciascuna sostanza e la rispettiva CL risulta maggiore di 1. Nel calcolo della sommatoria non si terrà conto delle sostanze presenti nei rifiuti in concentrazioni inferiori a 1/100 delle rispettive CL;
2) che figurano nell'elenco 1.3, provenienti da attività di produzione o di servizi, salvo che il soggetto obbligato dimostri che i rifiuti non sono classificabili tossici e nocivi ai sensi del precedente
punto 1).
Ai fini della classificazione le concentrazioni effettive di cui sopra debbono essere determinate sul rifiuto tal quale così come si forma, ed è vietata qualsiasi forma di diluizione, anche se ottenuta per miscelazione con altri rifiuti".

"TABELLA 1.1
Sostanza CL (mg/kg) (1)
___ ___
Acrilonitrile 500
Amianto (polveri e fibre libere) 100
Arsenico e suoi composti (come As) 100
Benzene 500
Benzo (a) pirene 500
Berillio e suoi composti (come Be) 500
Bis (clorometil) etere 500
Cadmio e suoi composti (come Cd) 100
Carbonio Tetracloruro 500
N-cloroformil morfolona 500
Cloroformio 500
Clorometil-metil etere 500
Cromo esavalente e suoi composti (come Cr) 100
1,2-Dibromoetano 500
3,3'-Diclorobenzidina 500
(Beta),(Beta)'-Dicloroetil solfuro 500
2,2'-Dicloro-N-metildietilammina 500
1,4 Diossano 500
Epicloridrina 500
Mercurio e suoi composti (come Hg) 100
Piombo e suoi composti inorganici (come Pb) 5.000
Policrorobifenili 500
Rame, composti solubili (come Cu) 5.000
Selenio e suoi composti (come Se) 100
Tellurio e suoi composti (come Te) 100
2,4,6-Triclorofenolo 500
Vinile cloruro 500
Sostanza CL ((Micron(g/kg) (2) ___ ___
1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzodiossina 1
1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzodiossina 1
1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodiossina 1
2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-diossina 1
2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano 1
Policlorodibenzodiossine escluse quelle su elencate 500
Policrorodibenzofurani escluse quelli su elencati 500
_____
(1) Milligrammi per chilogrammo
(2) Microgrammi per chilogrammo".

"TABELLA 1.2
Categoria (1) Concentrazione
limite nel rifiuto
(CL) ((Micron(g/kg) (2) ___ ___
Molto tossiche 500
Tossiche 5.000
Nocive 50.000
_____
(1) L'assegnazione delle sostanze alle tre categorie va effettuata in base ai criteri adottati e che saranno adottati dalla normativa in materia di etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi (legge 29 maggio 1974, n. 256; decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e successive modificazioni ed integrazioni).
Per individuare attraverso l'etichettatura le sostanze molto tossiche che attualmente hanno il simbolo 'T' si può ricorrere alle frasi di rischio 'R26, R27, R28' loro assegnate dal decreto del Ministro della sanità 21 maggio 1981, in attesa del recepimento della direttiva CEE n. 83/467 che assegna loro il simbolo 'T+'.
(2) Per le sostanze aventi la frase di rischio 'R 33' (pericolo di effetti cumulativi), 'R 39' (pericolo di effetti irreversibili molto gravi) ed 'R 40' (possibilità di effetti irreversibili) di cui al succitato decreto ministeriale, la corrispondente CL deve essere divisa per 5".

"TABELLA 1.3 1. Rifiuti provenienti da processi di produzione di:
1.1. Biocidi e sostanze fitofarmaceutiche
1.2. Policlorobifenili, policlorotrifenili, policloronaftaleni
1.3. Policlorofenoli
1.4. Idrocarburi clorurati
1.5. Composti farmaceutici
2. Fanghi di processo provenienti da:
2.1. Bagni galvanici contenenti cromo esavalente e cianuri
2.2. Tempra a caldo dei metalli
2.3. Trattamento del legno con creosoto e pentaclorofenolo
2.4. Indurimento di superfici metalliche mediante bagni al cianuro 2.5. Stoccaggio di prodotti petroliferi
2.6. Operazioni di sgrassaggio di superfici metalliche mediante solventi clorurati
2.7. Abbattimento delle emissioni provenienti dalle produzioni di acciaio nei forni elettrici
3. Residui e code di distillazione da produzione ed utilizzazione di:
3.1. Acrilonitrile
3.2. Anilina
3.3. Clorobenzene
3.4. Cloruro di benzile
3.5. Cloruro di etile
3.6. Cloruro di vinile
3.7. Dicloroetilene
3.8. Epicloridrina
3.9. Fenolo-acetone da cumene
3.10. Nitrobenzene da nitrazione del benzene
3.11. Tetraclorobenzene
3.12. Tetraclorometano
3.13. Toluene diisocianato
3.14. 1,1,1-Tricloroetano
3.15. Tricloroetilene e percloroetilene
4. Soluzioni esauste provenienti da:
4.1. Lavaggio e strippaggio nei processi galvanici in cui sono impiegati i cianuri
4.2. Bagni galvanici
4.3. Bagni salini contenenti cianuri impiegati nei trattamenti a caldo dei metalli
5. Solventi esausti di seguito elencati e relativi residui provenienti dalla loro distillazione nelle fasi di recupero:
5.1. Clorobenzene
5.2. Cloruro di metilene
5.3. o-Diclorobenzene
5.4. Piridina
5.5. Solfuro di carbonio
5.6. Tetracloroetilene
5.7. Tetraclorometano
5.8. Toluene
5.9. 1,1,1-Tricloroetano
5.10. Tricloroetilene
5.11. Ticlorofluorometano
5.12. 1,1,2-Tricloro-1,2,2-trifluoroetano
6. Residui catramosi derivanti da operazioni di distillazione e da processi di raffinazione del petrolio.
7. Sostanze chimiche di laboratorio non identificabili.
8. Sostanze acide e/o basiche impiegate nei trattamenti di superficie dei metalli.
9. Farmaci, biocidi, sostanze fitofarmaceutiche ed altre sostanze
chimiche, fuori specifica.
10. Oli contenenti bifenili e trifenili policlorurati.
11. Fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue dei
processi, dei trattamenti e delle operazioni compresi nella presente tabella 1.3".