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LEGGE 14 febbraio 1992, n. 185

Disciplina del Fondo di solidarietà nazionale.

note: Entrata in vigore della legge: 17-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2004)
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Testo in vigore dal:  17-3-1992 al: 7-5-2004
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga.

la seguente legge:

Art. 1

Dotazione del Fondo di solidarietà nazionale
1. La dotazione del conto corrente infruttifero denominato "Fondo di solidarietà nazionale", di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni,aperto presso la tesoreria centrale ed intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è incrementata di lire 170 miliardi per ciascuno degli
anni 1992, 1993 e 1994.
2. Al maggior onere di lire 170 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 590 del 1981 recante norme per il Fondo di solidarietà nazionale".iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.
3. Per gli anni successivi al triennio 1992-1994 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficienza degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- L'art. 1 della legge n. 590/1981, recante:"Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale", stabilisce che presso la tesoreria centrale è aperto, per l'anno 1981 e per ciascuno degli anni successivi,un conto corrente infruttifero denominato "Fondo di solidarietà nazionale" intestato al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal quale sono prelevate le somme occorrenti per consentire alle Regioni di adottare misure finanziarie in favore dei coltivatori singoli o associati per la ripresa produttiva delle rispettive aziende danneggiate a seguito di eccezionali calamità naturali o atmosferiche. Con l'art. 1 della nuova disciplina la dotazione di detto Fondo è incrementata di lire 170 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 (comma 1),ed è previsto che a tale maggiore onerè si faccia fronte mediante l'utilizzo dell'apposito accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 590 del 1981 recante norme per il Fondo di solidarietà nazionale" iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro (comma 2) ; è altresi previsto che, per ciascuno degli anni successivi,si provveda al maggiore onere attraverso specifiche determinazioni delle rispettive leggi finanziarie (comma 3) ; in tal senso va letto il riferimento all'art. 11, comma 3,lettera d),della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale in materia di bilancio), come sostituito dall'art.5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
Si trascrivono i testi di legge riportati nell'art. 1:
"Art. 1 legge n. 590/1981. - Presso la tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero denominato"Fondo di solidarietà nazionale" intestato al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, al quale viene attribuita da parte del Ministero del tesoro la dotazione complessiva di 275 miliardi per l'anno 1981, e di 400 miliardi per ciascuno degli anni successivi.
Da tale conto sono prelevate le somme occorrenti per consentire che le regioni in caso di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole, adottino le seguenti misure:
a) a titolo di pronto intervento:
1) erogazione di un contributo una tantum a parziale copertura del danno, preferenzialmente a favore dei coltivatori diretti singoli o associati, che abbiano subito gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende, con particolare riguardo alle spese necessarie per attenuare i danni ai prodotti in specie a quelle relative al trasporto, magazzinaggio, lavorazione e trasformazione;
2) l'anticipazione delle provvidenze previste dalla presente legge;
b) la ricostruzione dei capitali di conduzione, compreso il lavoro del coltivatore, che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita della produzione, riferita a qualsiasi ordinamento colturale, mediante abbuono di quota parte del capitale mutuato nei limiti e con le modalità dell'art.2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n.1088,salva la erogazione, ai sensi dell'art.2 precitato, di contributo fino a L.1.500.000 a favore delle aziende che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica nonché fino a lire 5 milioni a favore delle aziende a coltura specializzata protetta;
c) la provvista dei capitali di esercizio ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'art.2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38,al tasso agevolato del 4,50 per cento,riducibile al 4 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati, quando il danno non è inferiore al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica;
d) la ricostruzione, il ripristino,la riconversione delle attrezzature e strutture fondiarie aziendali danneggiate, ivi compresi impianti arborei, reimpianti di vivai,serre,stalle,viabilità aziendale,al tasso di interesse del 6, 75 per cento,ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti singoli o associati. Per gli oliveti ed il vivaismo monocolturale, al tasso di interesse del 6,75 per cento,ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti singoli o associati. Alle predette operazioni si applicano le disposizioni per la concessione dei mutui di miglioramento fondiario previste dal regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito,con modificazioni,nella legge 21 luglio 1960, n.739;
e) il pagamento dei compensi integrativi per i prodotti destinati alla distillazione.
Le regioni, compatibilmente con le finalità primarie della presente legge, possono adottare misure volte:
a) al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorché non ricadenti in comprensori di bonifica con onere della spesa a totale carico del Fondo;
b) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, con onere della spesa a totale carico del Fondo,ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare.
Le somme prelevate dal Fondo sono reintegrate dal Ministero del tesoro per ciascuno degli anni successivi al 1981 fino a raggiungere la dotazione di 400 miliardi di lire".
"Art. 11 (Come sostituito dall'art. 5 della legge n. 362/1988), comma 3 lettera d) legge n. 468/1978. - 3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:
a) -c) (omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella,della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui qualificazione è rinviata alla legge finanziaria".