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LEGGE 17 febbraio 1992, n. 166

Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi.

note: Entrata in vigore della legge: 13/3/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/10/2005)
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Testo in vigore dal:  13-3-1992 al: 31-12-2005
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione, tenuta e pubblicazione del ruolo
1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
2. La tenuta del ruolo è affidata alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. La Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo cura l'aggiornamento del ruolo entro il 31 dicembre di ogni anno e la sua pubblicazione entro i tre mesi successivi e ne in- via copia alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
4. Per ciascun iscritto debbono essere indicati il nome, la data di nascita, il comune di residenza, il titolo di studio, il codice fiscale, la data di iscrizione, l'indirizzo della sede operativa e il tribunale territorialmente competente presso il quale gli iscritti svolgono le funzioni di consulenti del giudice o di periti di ufficio.



AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge n. 990/1969 reca: "Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti".