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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 settembre 1991, n. 449

Regolamento recante norme sui dispositivi di sicurezza termici.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-3-1992
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vigente al 02/05/2024
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Testo in vigore dal: 6-3-1992
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                  E
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                                  E
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista  la  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  di istituzione del
Servizio sanitario nazionale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
619, di istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione  e  la
sicurezza del lavoro;
  Visto  l'art. 2, quarto comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n.
390,  riguardante  la  disciplina  delle  funzioni  prevenzionali  ed
omologative  delle  unita' sanitarie locali e dell'Istituto superiore
per la prevenzione e sicurezza del lavoro, convertito  con  legge  12
agosto 1982, n. 597;
  Vista  la  legge  16 giugno 1927, n. 1132, di conversione del regio
decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce  l'Associazione
nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.);
  Visto  il  regio  decreto  12  maggio  1927,  n.  824,  riguardante
l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno
1927, n. 1132;
  Visto il decreto ministeriale 1' dicembre 1975 (Gazzetta  Ufficiale
n.  33  del  6  febbraio  1976) riguardante le norme di sicurezza per
apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione;
  Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1982 (Gazzetta  Ufficiale
n.  356  del  29  dicembre  1982) riguardante l'identificazione delle
attivita' omologative,  gia'  svolte  dai  soppressi  Ente  nazionale
prevenzione  infortuni  ed  Associazione  nazionale  per il controllo
della combustione,  di  competenza  dell'Istituto  superiore  per  la
prevenzione e sicurezza del lavoro;
  Vista  la  legge  21  giugno  1986,  n.  317,  di  attuazione della
direttiva n. 83/189/CEE concernente le procedure di informazione  nel
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;
  Considerato  che  il  19 luglio 1990 si e' conclusa la procedura di
informazione comunitaria;
  Considerata la necessita'  di  stabilire  i  minimi  requisiti,  le
caratteristiche  generali  e le verifiche e prove a cui devono essere
sottoposti i dispositivi di sicurezza termici  atti  ad  interrompere
l'apporto  di  calore nei generatori di liquidi surriscaldati diversi
dall'acqua;
  Sentito l'Istituto superiore per la  prevenzione  e  sicurezza  del
lavoro;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  espresso  dal  Consiglio  di Stato nell'adunanza
generale del 4 aprile 1991;
  Constatato che in data 18 novembre  1991  e'  stata  effettuata  la
comunicazione  alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, in forza
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                              ADOTTANO
                      il seguente regolamento:
                           Articolo unico
  1.   I  dispositivi  di  sicurezza  termici  atti  ad  interrompere
l'apporto di calore nei generatori di liquidi  surriscaldati  diversi
dall'acqua  sono sottoposti alle verifiche e prove tecniche contenute
nelle regole  tecniche  allegate,  che  fanno  parte  integrante  del
presente  regolamento.  Le  presenti  disposizioni  si applicano dopo
centoottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 27 settembre 1991
                     Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                               BODRATO
                      Il Ministro della sanita'
                             DE LORENZO
                       Il Ministro del lavoro
                     e della previdenza sociale
                               MARINI
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1992
 Registro n. 1 Industria, foglio n. 163
          AVVERTENZA;
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il quarto comma  dell'art.  2  del  D.L.  n.  390/1982
          prevede che:  "Le procedure e le modalita' amministrative e
          tecniche,  le specifiche tecniche, le forme di attestazione
          e le tariffe dell'omologazione sono determinate con decreti
          interministeriali   dei   Ministri   dell'industria,    del
          commercio  e dell'artigianato, della sanita' e del lavoro e
          della previdenza sociale, previo parere dell'ISPESL".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.