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LEGGE 29 gennaio 1992, n. 113

Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.

note: Entrata in vigore della legge: 4/3/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2013)
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vigente al 16/01/2017
Testo in vigore dal: 16-2-2013
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  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. In attuazione  degli  indirizzi  definiti  nel  piano  forestale
nazionale, i comuni ((con popolazione superiore a  15.000  abitanti))
provvedono, ((entro sei mesi)) dalla registrazione anagrafica di ogni
neonato residente ((e di ciascun minore adottato)), a porre a  dimora
un albero nel territorio comunale. ((Il termine  si  applica  tenendo
conto del periodo migliore per la piantumazione. La  messa  a  dimora
puo' essere differita in caso di avversita' stagionali  o  per  gravi
ragioni di ordine tecnico. Alle piantumazioni di  cui  alla  presente
legge non si applicano le disposizioni del codice dei beni  culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
42, salvo che il sito su cui si realizza l'intervento sia  sottoposto
a vincolo monumentale)). 
  ((2. Entro il termine di  cui  al  comma  1,  l'ufficio  anagrafico
comunale  fornisce  informazioni  dettagliate  circa   la   tipologia
dell'albero e il luogo dove l'albero e' stato piantato  alla  persona
che ha richiesto la registrazione anagrafica.  Il  comune  stabilisce
una procedura di  messa  a  dimora  di  alberi  quale  contributo  al
miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico  di  cittadini,
imprese od associazioni per finalita' celebrative o commemorative)). 
  3. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge,  il  Ministro  dell'interno  emana  disposizioni  per
l'attuazione della norma di cui al comma 2.