stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 85

Attuazione della direttiva n. 89/298/CEE in materia di coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/2/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/11/1992)
nascondi
Testo in vigore dal: 29-2-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 21 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,  recante
delega  al Governo per l'attuazione della direttiva n. 89/298/CEE del
Consiglio del 17 aprile  1989,  in  materia  di  coordinamento  delle
condizioni  di  redazione,  controllo  e  diffusione del prospetto da
pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 gennaio 1992;
  Sulla  proposta  del  Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia  e  giustizia,  del  tesoro  e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1
  1. L'art. 18 del decreto-legge 8 aprile 1974,  n.  95,  convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  7  giugno  1974, n. 216, nel testo
stabilito dalla legge  23  marzo  1983,  n.  77,  e'  sostituito  dal
seguente:
  "Coloro   che  intendono  procedere  all'acquisto  o  alla  vendita
mediante offerta al  pubblico  di  azioni  o  di  obbligazioni  anche
convertibili,  o  di  qualsiasi  altro  valore  mobiliare  italiano o
estero, ivi  compresi  i  titoli  emessi  da  fondi  di  investimento
mobiliari  ed  immobiliari, italiani o esteri, ovvero sollecitare con
altri  mezzi  il  pubblico   risparmio,   devono   darne   preventiva
comunicazione alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa -
CONSOB  indicando  la  quantita'  e  le  caratteristiche  dei  valori
mobiliari offerti nonche' le modalita' ed i termini previsti  per  lo
svolgimento dell'operazione. Soltanto le societa' per azioni con sede
in  Italia,  le  societa'  estere  debitamente autorizzate secondo le
norme vigenti, o loro rappresentanti, gli enti pubblici,  nonche'  le
aziende  speciali,  con  bilancio  in  pareggio, delle regioni, delle
province e dei comuni, singole o consorziate, anche  aventi  autonoma
personalita'  giuridica,  istituite  per  la  gestione  di servizi di
pubblica utilita', con patrimonio assegnato e conferito di almeno due
miliardi, possono procedere  all'acquisto  o  alla  vendita  mediante
offerta al pubblico di valori mobiliari diversi:
    a)  dalle  azioni  e  altri  valori  negoziabili  assimilabili ad
azioni;
    b) dalle obbligazioni e  altri  valori  negoziabili  assimilabili
alle obbligazioni;
    c) dai valori mobiliari negoziabili che permettono di acquisire i
valori mobiliari di cui alle lettere a ) e b) precedenti.
  Ogni  sollecitazione  al  pubblico risparmio deve essere effettuata
previa  pubblicazione  di  un   prospetto   informativo   riflettente
l'organizzazione,   la   situazione  economica  e  finanziaria  e  la
evoluzione  dell'attivita'  di  chi  propone  l'operazione,   redatto
secondo  le  disposizioni  di  carattere  generale  determinate dalla
CONSOB. L'ultimo bilancio approvato del soggetto emittente  i  valori
mobiliari  oggetto  di  offerta pubblica di vendita, sottoscrizione e
scambio deve essere certificato da parte di una societa' di revisione
iscritta  all'albo  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1975, n. 136.
  Entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
cui al primo comma del presente articolo  la  CONSOB  puo'  stabilire
modi  diversi  da  quelli  da essa determinati in via generale in cui
l'offerta deve essere resa pubblica, nonche'  gli  ulteriori  dati  e
notizie che il prospetto informativo deve contenere.
  Qualunque  importante  fatto nuovo o inesattezza del prospetto tale
da influenzare la valutazione dei valori mobiliari, che si  verifichi
o  venga  riscontrata fra la data di pubblicazione del prospetto e la
data di  chiusura  dell'operazione  di  sollecitazione  del  pubblico
risparmio,  deve  formare  oggetto  di un supplemento al prospetto da
rendere pubblico secondo le modalita' previste nelle disposizioni  di
carattere generale di cui al secondo comma del presente articolo.
  La  CONSOB  puo'  vietare  l'esecuzione  dell'operazione qualora il
proponente non osservi le disposizioni e  prescrizioni  del  presente
articolo.
  La  violazione  delle  disposizioni  e  prescrizioni  del  presente
articolo e' punita con l'ammenda da un quarto alla meta'  del  valore
totale dell'operazione.".