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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 80

Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2005)
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Testo in vigore dal: 28-2-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
   Visto l'art. 48 della legge 29  dicembre  1990,  n.  428,  recante
delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  80/987/CEE  del
Consiglio del 20 ottobre 1980, concernente  il  ravvicinamento  delle
legislazioni degli Stati membri relative alla tutela  dei  lavoratori
subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 27 gennaio 1992; 
   Sulla proposta del Ministro per il coordinamento  dello  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia, del  tesoro  e  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale; 
 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                   Garanzia dei crediti di lavoro 
 
   1. Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle  pro-
cedure di  fallimento,  concordato  preventivo,  liquidazione  coatta
amministrativa    ovvero    alla    procedura    dell'amministrazione
straordinaria prevista dal decreto-legge  30  gennaio  1979,  n.  26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n.  95,  il
lavoratore da  esso  dipendente  o  i  suoi  aventi  diritto  possono
ottenere a domanda il pagamento,  a  carico  del  Fondo  di  garanzia
istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n.  297,
dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2. 
   2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile  ad  una  delle
procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o  i
suoi  aventi  diritto  possono  chiedere  al  Fondo  di  garanzia  il
pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di  cui  all'art.  2,
sempreche', a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la
realizzazione  di  tali  crediti,  le  garanzie  patrimoniali   siano
risultate in tutto o in parte insufficienti.