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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 428

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990).

note: Entrata in vigore della legge: 27-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2022)
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Testo in vigore dal:  27-1-1991

Art. 48

(Insolvenza dei datori di lavoro: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 80/987/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dell'intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, nei casi di datori di lavoro soggetti alle procedure ivi previste, nonché alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive integrazioni e modifiche, anche al fine del pagamento dei crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:
1) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle suddette procedure;
2) la data del provvedimento di messa in liquidazione dell'impresa o di cessazione dell'esercizio provvisorio, per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa;
b) previsione di un limite all'ammontare dei predetti crediti di lavoro di cui il Fondo può effettuare il pagamento;
c) previsione, per il finanziamento di detto intervento, di un aumento del contributo posto a carico dei datori dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297;
d) nel caso di omissione, totale o parziale, del versamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e di sopravvenuta prescrizione, sarà prevista la possibilità per il lavoratore interessato di richiedere al competente istituto di previdenza e assistenza obbligatoria, qualora il datore di lavoro non abbia provveduto alla costituzione della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero il lavoratore abbia infruttuosamente esperito l'azione giudiziaria, il riconoscimento ai fini del diritto e della misura della prestazione dei contributi omessi o prescritti, osservati gli obblighi di prova previsti dal citato articolo 13;
e) previsione dell'azione di regresso da parte dell'istituto di previdenza e assistenza obbligatoria nei confronti del datore di lavoro inadempiente;
f) previsione di un sistema finalizzato a garantire le prestazioni pensionistiche comprese quelle per i superstiti previste dalle forme di previdenza complementare, qualora le dette prestazioni non possano essere erogate in conseguenza dell'omesso o insufficiente versamento da parte del datore di lavoro dei relativi contributi;
g) l'attuazione della direttiva non dovrà comportare oneri a carico del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato.
Note all'art. 48:
- La direttiva 80/987/CEE è stata pubblicata in G.U.C.E.
n. L. 283 del 28 ottobre 1980.
- La legge 29 maggio 1982, n. 297, concernente la disciplina di fine rapporto e norme di materia pensionistica. L'art. 2, comma 8, recita: "Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0.03 per cento della retribuzione di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1› luglio 1982. Per tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilità del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva può essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo".
- Il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
- La legge 12 agosto 1962, n. 1338, detta disposizione per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. L'art. 13 recita:
"Art. 13. - Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.
La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.
Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.
Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo deter- minate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale".