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DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1992, n. 36

Provvedimenti urgenti per il Corpo di polizia penitenziaria e istituzione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/01/1992.
Decreto-Legge convertito dalla L. 29 febbraio 1992, n. 213 (in G.U. 06/03/1992, n.55).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/1992)
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Testo in vigore dal: 31-1-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni che consentano di assumere, con le precedenti procedure,
personale  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  anche in eccedenza
rispetto all'attuale organico, nei limiti delle vacanze numeriche dei
ruoli dei sovrintendenti e degli  ispettori,  nonche'  di  provvedere
alle strutture amministrative della giustizia minorile;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 gennaio 1992;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro
e per la funzione pubblica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                      Assunzioni del personale
                 del Corpo di polizia penitenziaria
  1.  Fino  a  quando  non  sara'  avvenuta la totale copertura degli
organici del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  le  assunzioni  del
personale  del  medesimo Corpo per l'accesso alla qualifica di agente
hanno luogo anche in eccedenza rispetto all'organico previsto per  il
ruolo  degli  agenti  e degli assistenti di cui alle tabelle B, parte
II, e C allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e comunque  non
oltre  il  limite  delle  vacanze  numeriche  esistenti nel ruolo dei
sovrintendenti e degli ispettori di cui alle predette tabelle.
  2. Le eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti derivanti
dall'applicazione del comma 1 sono riassorbite mediante le  ordinarie
procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni.
  3.  Fino alla determinazione delle modalita' di assunzione mediante
decreto legislativo ai sensi dell'articolo 14 della legge 15 dicembre
1990, n. 395, per l'applicazione del  disposto  di  cui  al  comma  1
continuano  ad  osservarsi  le  procedure  di assunzione previste dal
regolamento per il Corpo degli  agenti  di  custodia,  approvato  con
regio  decreto  30  dicembre 1937, n. 2584, e dalla legge 18 febbraio
1963, n. 173.
  4. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 43  della  legge
15 dicembre 1990, n. 395, si applica sino al 31 dicembre 1993.