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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1992, n. 23

Concessione di amnistia per reati tributari.

note: Entrata in vigore della legge: 23-01-1992
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Testo in vigore dal: 23-1-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 79 della Costituzione;
  Vista  la  legge  di  delegazione per la concessione di amnistia 30
dicembre 1991, n. 413, ed in particolare il titolo VII;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto  con
il Ministro delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                           A m n i s t i a
  1.  E' concessa amnistia per i reati previsti in materia di imposte
dirette e di  imposta  sul  valore  aggiunto,  commessi  fino  al  30
settembre  1991 e riferibili ai periodi di imposta che possono essere
definiti secondo  le  disposizioni  del  titolo  VI  della  legge  30
dicembre 1991, n. 413.
  2.  Per  ciascuna  imposta  l'amnistia  si  applica,  salvo  quanto
previsto dal comma 3, a tutti i reati di cui al comma 1 riferibili al
periodo di imposta a condizione che il contribuente o chiunque altro,
avendone  interesse,  presenti  dichiarazione  integrativa   per   la
definizione  per l'intero periodo ovvero definisca il periodo stesso.
L'amnistia   si   applica,   indipendentemente   dalla    definizione
dell'intero periodo di imposta:
    a)  relativamente  ai  reati  di  cui al primo e al secondo comma
dell'art. 1 e al numero 7 dell'art. 4  del  decreto-legge  10  luglio
1982,  n.  429,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1982, n. 516, nonche' alla lettera f) del comma  1  dell'art.  4  del
predetto  decreto  nel  testo  modificato  dal decreto-legge 16 marzo
1991, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  maggio
1991,  n.  154,  e  al  primo  comma  dell'art.  56  del  decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  nei  limiti
degli importi integrativamente dichiarati o versati;
    b)  relativamente alle altre contravvenzioni, se la dichiarazione
integrativa reca l'impegno a versare gli importi minimi previsti  dai
commi 3, 4 e 5 dell'art. 38 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
  3.  Per  i  reati  commessi  dai  sostituti d'imposta l'amnistia si
applica a condizione che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, le ritenute  siano  state  versate  ovvero  l'importo  delle
ritenute  non  versate  risulti  compreso  in  quello  indicato nella
dichiarazione integrativa.
  4. Nei confronti delle persone  che  si  trovano  nelle  condizioni
previste  dal  comma  6 dell'art. 57 della legge 30 dicembre 1991, n.
413, l'amnistia si applica altresi' per ciascun  periodo  di  imposta
cui  i  reati  si riferiscono, se e' presentata l'istanza di cui allo
stesso comma 6.
  5. E' concessa amnistia, alle  condizioni  sopra  indicate,  per  i
reati,  commessi  fino  al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli
482, 483,  484,  485,  489,  490,  492  del  codice  penale,  nonche'
dall'art.  2621  del  codice  civile  quando  tali  reati siano stati
commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel  comma  1  del
presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti
alla stessa pendenza o situazione tributaria.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse:
             - L'art. 79 della Costituzione e' cosi' formulato:
             "Art.  79.  -  L'amnistia  e l'indulto sono concessi dal
          Presidente della Repubblica su legge di  delegazione  delle
          Camere.
             Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente
          alla proposta di delegazione".
             - Per la legge n. 413/1981 si veda in nota all'art. 1.
          Note all'art. 1:
             -  La legge n. 413/1991 reca: "Disposizioni per ampliare
          le  basi  imponibili,  per  razionalizzare,  facilitare   e
          potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la
          rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
          nonche'  per  riformare il contenzioso e per la definizione
          agevolata  dei  rapporti  tributari  pendenti;  delega   al
          Presidente  della Repubblica per la concessione di amnistia
          per reati tributari; istituzioni dei centri  di  assistenza
          fiscale  e del conto fiscale".  Il titolo VI di detta legge
          si occupa della definizione  delle  situazioni  e  pendenze
          tributarie.
             -  Il testo dell'art. 1, primo e secondo comma, del D.L.
          n.  429/1982 (Norme per la repressione  della  evasione  in
          materia  di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per
          agevolare  la  definizione  delle   pendenze   in   materia
          tributaria), era il seguente:
             "Chi omette di presentare una delle dichiarazioni che e'
          obbligato  a presentare ai fini delle imposte sui redditi o
          ai fini dell'imposta sul  valore  aggiunto  e'  punito  con
          l'arresto  fino  a  due  anni  o  con l'ammenda fino a lire
          cinque  milioni  se  l'ammontare  dei   redditi   fondiari,
          corrispettivi,   ricavi,  compensi  o  altri  proventi  non
          dichiarati e' superiore a cinquanta  milioni  di  lire;  se
          l'ammontare  predetto  e' superiore a cento milioni di lire
          si applica la pena dell'arresto da tre mesi a  due  anni  e
          dell'ammenda  da  10  a  20  milioni  di  lire. Ai fini del
          presente comma non si  considera  omessa  la  dichiarazione
          presentata  entro novanta giorni dalla scadenza del termine
          prescritto o presentata ad un ufficio  incompetente  o  non
          sottoscritta  o  non  redatta  su  uno stampato conforme al
          modello prescritto.
             E' punito con l'arresto fino a due anni o con  l'ammenda
          fino a lire quattro milioni chiunque:
              1)  avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di
          servizi, ne omette l'annotazione nelle scritture  contabili
          obbligatorie  ai  fini delle imposte sui redditi o annota i
          relativi corrispettivi in misura inferiore a quella  reale,
          se   l'ammontare   dei  corrispettivi  non  annotati  nelle
          scritture del relativo periodo di imposta  e'  superiore  a
          cinquanta milioni di lire e al due per cento dell'ammontare
          complessivo   dei   corrispettivi   risultanti  dall'ultima
          dichiarazione  presentata,  al  netto di quelli imputati ai
          redditi di immobili e di capitale di cui al  successivo  n.
          3), o, comunque, e' superiore a duecento milioni di lire;
              2)  avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di
          servizi, ne omette la fatturazione  o  l'annotazione  nelle
          scritture  contabili  obbligatorie ai fini dell'imposta sul
          valore  aggiunto  ovvero  indica  nelle  fatture  o   nelle
          annotazioni  i relativi corrispettivi in misura inferiore a
          quella  reale,  se  l'ammontare   dei   corrispettivi   non
          fatturati  o  non  annotati  nelle  scritture contabili del
          relativo  periodo  di  imposta  e'  superiore  a  cinquanta
          milioni   di   lire  e  al  due  per  cento  dell'ammontare
          complessivo  dei   corrispettivi   risultanti   dall'ultima
          dichiarazione   presentata  o,  comunque,  e'  superiore  a
          duecento milioni di lire;
              3) nella dichiarazione annuale indica redditi  fondiari
          o  di  capitale  o altri redditi, in relazione ai quali non
          era obbligato ad annotazioni in scritture contabili, per un
          ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre
          un quarto di quest'ultimo e di oltre cinquanta  milioni  di
          lire.  Per i terreni ed i fabbricati si considera effettivo
          il reddito determinato ai fini delle imposte  sui  redditi.
          Si  tiene conto dei redditi fondiari o di capitale anche se
          concorrono a formare  il  reddito  d'impresa,  purche'  non
          derivanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi".
             Il  predetto  art.  1  e'  stato da ultimo integralmente
          sostituito dall'art. 1 del  D.L.  16  marzo  1991,  n.  83,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991,
          n. 154, recante:   "Modifiche al  decreto-legge  10  luglio
          1982,  n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
          agosto 1982,  n.  516,  in  materia  di  repressione  delle
          violazioni  tributarie e disposizioni per definire le rela-
          tive pendenze".
             - Il testo dell'art. 4,  n.  7,  del  predetto  D.L.  n.
          429/1982,  era il seguente: "E' punito con la reclusione da
          sei mesi a cinque anni e con la multa da 5 a 10 milioni  di
          lire  chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o
          l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire  un  indebito
          rimborso   ovvero   di  consentire  l'evasione  o  indebito
          rimborso a terzi:
              1) - 6) (omissis);
              7) essendo titolare di redditi di lavoro autonomo o  di
          impresa,  redige  le  scritture  contabili obbligatorie, la
          dichiarazione annuale dei  redditi  ovvero  il  bilancio  o
          rendiconto   ad   essa   allegato  dissimulando  componenti
          positivi o simulando componenti negativi del reddito,  tali
          da   alterare   in  misura  rilevante  il  risultato  della
          dichiarazione".
             - Il testo dell'art.  4,  comma  1,  lettera  f),  dello
          stesso  D.L. n.  429/1982, nel testo modificato dal D.L. n.
          83/1991, e' il seguente:
             "1. E' punito con la reclusione da  sei  mesi  a  cinque
          anni  e  con  la  multa  da  cinque a dieci milioni di lire
          chiunque, al fine di  evadere  le  imposte  sui  redditi  o
          l'imposta  sul  valore aggiunto o di conseguire un indebito
          rimborso   ovvero   di  consentire  l'evasione  o  indebito
          rimborso a terzi:
              a) - e) (omissis);
               f) indica nella dichiarazione dei redditi  ovvero  nel
          bilancio  o  rendiconto  ad  essa allegato, al di fuori dei
          casi previsti dall'art.    1,  ricavi,  proventi  od  altri
          componenti  positivi  di  reddito,  ovvero  spese  od altri
          componenti negativi di reddito in misura diversa da  quella
          effettiva  utilizzando documenti attestanti fatti materiali
          non corrispondenti al vero ovvero ponendo in  essere  altri
          comportamenti     fraudolenti    idonei    ad    ostacolare
          l'accertamento di fatti materiali".
             - Il testo del primo comma dell'art. 56  del  D.P.R.  n.
          600/1973  (Disposizioni  comuni  in materia di accertamento
          delle  imposte  sui  redditi)  e'  il  seguente:  "Chi  non
          presenta la dichiarazione di cui agli articoli da 1 a 6, 10
          e  11 o la presenta incompleta o infedele, quando l'imposta
          relativa  al  reddito  accertato,  e'  superiore  a  cinque
          milioni   di  lire,  e'  punito,  oltre  che  con  la  pena
          pecuniaria prevista nell'art. 46, con l'arresto da tre mesi
          a tre anni. Se  l'imposta  dovuta  e'  superiore  a  trenta
          milioni  di  lire,  la  pena  dell'arresto  non puo' essere
          inferiore ad un anno".
             - Il testo dell'art. 38, commi 3, 4 e 5, della legge  n.
          413/1991 e' il seguente:
             "3.  Salvo  quanto  disposto  nei  commi  da  4  a  8, i
          contribuenti sono ammessi ad  avvalersi  della  definizione
          automatica  a condizione che per ciascun periodo di imposta
          sia  riconosciuta  nella  dichiarazione   integrativa   una
          maggiore  imposta per un importo di almeno 100.000 lire per
          le persone fisiche e per le societa' semplici che producono
          redditi diversi da  quelli  di  lavoro  autonomo  derivanti
          dall'esercizio  di  arti  e  professioni.  Per  le  persone
          fisiche e per le societa' ed associazioni di cui all'art. 5
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973,  n. 597, e successive modificazioni, e all'art. 5 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, e successive modificazioni, titolari di reddito  di
          impresa  e  di  redditi  derivanti dall'esercizio di arti e
          professioni e per i soggetti all'imposta sul reddito  delle
          persone  giuridiche detto importo e' elevato a lire 400.000
          se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a
          lire 18 milioni, a lire 800.000 se l'ammontare dei ricavi e
          dei compensi non e' superiore a lire 200  milioni,  a  lire
          1.200.000  se  l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e'
          superiore  a  lire  360  milioni,  a  lire   1.600.000   se
          l'ammontare  dei ricavi e dei compensi non e' superiore a 1
          miliardo di lire,  a  lire  2.000.000  se  l'ammontare  dei
          ricavi  e  dei  compensi  non e' superiore a 10 miliardi di
          lire, e di lire 400.000 per ogni  miliardo  in  piu'.  Tali
          importi  minimi  si  intendono solutori ai fini di tutte le
          imposte di cui al comma 1.
             4.  Per  la definizione automatica dei periodi d'imposta
          chiusi in perdita, rilevante agli effetti degli articoli  8
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 597, 17 e 24  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   29   settembre  1973,  n.  598,  e  successive
          modificazioni, 8 e 102 del citato testo unico delle imposte
          sui redditi, e successive modificazioni,  la  dichiarazione
          integrativa  deve  recare  la  diminuzione del 30 per cento
          della perdita dichiarata e deve essere versato  un  importo
          pari  al  10  per  cento  della  differenza  tra la perdita
          originariamente dichiarata e quella ridotta  ai  sensi  del
          presente  comma.  Per la definizione automatica dei periodi
          di imposta chiusi in perdita  o  in  pareggio  deve  essere
          versato  un importo almeno pari a quello minimo indicato al
          comma 3  per  ciascuno  dei  periodi  stessi.  Al  fine  di
          stabilire  se  un periodo di imposta e' chiuso in perdita o
          in pareggio non si tiene conto delle compensazioni previste
          dalle disposizioni dianzi richiamate, e l'aumento di cui al
          comma 2 e' applicato  sull'imposta,  comprese  le  relative
          addizionali,  corrispondente  al  reddito  non  ridotto per
          effetto di tale compensazione. Per le perdite  dei  periodi
          di  imposta  definiti  ai  sensi del presente articolo, con
          esclusione  dell'ultimo  periodo  cosi'  definito,  non  si
          applicano  le  disposizioni  predette fermo restando, per i
          periodi medesimi, l'effetto della compensazione  effettuata
          in   sede   di   dichiarazione  originaria  ai  fini  della
          corresponsione delle imposte in base ad essa dovute.
             5. Per la definizione automatica dei periodi di  imposta
          per  i  quali  non e' stata presentata la dichiarazione dei
          redditi,  deve  essere  versato  un  importo  pari  a  lire
          2.000.000  per ciascuno dei periodi stessi; per le societa'
          e le  associazioni  di  cui  all'art.  5  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n.  597, e
          successive modificazioni, ed all'art. 5  del  citato  testo
          unico    delle    imposte   sui   redditi,   e   successive
          modificazioni, e per i  soggetti  all'imposta  sul  reddito
          delle  persone  giuridiche  tale  importo e' elevato a lire
          4.000.000. Se la dichiarazione dei  redditi  non  e'  stata
          presentata  in  alcuno  dei periodi di imposta indicati nel
          comma 2, le relative imposte non  possono  essere  definite
          per definizione automatica".
             -  Il  testo dell'art. 57, comma 6, della medesima legge
          n. 413/1991 e' il seguente: "6. Nei confronti di coloro che
          alla  data  del  30   settembre   1991   hanno   perso   la
          rappresentanza   del   soggetto   passivo  o  del  soggetto
          inadempiente non si applicano  le  soprattasse  e  le  pene
          pecuniarie   previste   ai  fini  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto e delle imposte sui redditi a condizione che venga
          presentata, tra il  1›  ed  il  30  aprile  1992,  apposita
          istanza all'ufficio delle imposte competente in ragione del
          domicilio  fiscale  alla data di presentazione dell'istanza
          stessa e venga effettuato il pagamento della somma di  lire
          due  milioni  per  ciascuno  dei  periodi di imposta cui le
          violazioni si riferiscono. L'istanza deve essere redatta in
          duplice  esemplare  in conformita' al modello approvato con
          il decreto di cui all'art. 32, comma 3. I versamenti devono
          essere effettuati nei termini e  nei  modi  previsti  negli
          articoli da 39 a 41".
             -  Si  indicano  le  rubriche  dei seguenti articoli del
          codice penale:
              art. 482: falsita' materiale commessa dal privato;
              art. 483: falsita' ideologica commessa dal  privato  in
          atto pubblico;
              art. 484: falsita' in registri e notificazioni;
              art. 485: falsita' in scrittura privata;
              art. 489: uso di atto falso;
              art.  490:  soppressione, distruzione e occultamento di
          atti veri;
              art. 492: copie  autentiche  che  tengono  luogo  degli
          originali mancanti.
             -  Si  indica  altresi'  la  rubrica  dell'art. 2621 del
          codice civile:
              art. 2621: false comunicazioni ed illegali ripartizioni
          di utili o di acconti sui dividendi.