stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1992, n. 9

Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/1/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1992, n. 217 (in G.U. 09/03/1992, n.57).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/2013)
nascondi
  • Articoli
  • AUMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA DI
    STATO, ALL'ARMA DEI CARABINIERI E AL CORPO DELLA GUARDIA DI
    FINANZA.
  • 1
  • agg.1
  • orig.
  • 2
  • 3
  • orig.
  • 4
  • AUMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA
    DI
    STATO, ALL'ARMA DEI CARABINIERI E AL CORPO DELLA GUARDIA
    DI
    FINANZA.
  • 4 bis
  • 5
  • agg.1
  • orig.
  • AUMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA DI
    STATO, ALL'ARMA DEI CARABINIERI E AL CORPO DELLA GUARDIA DI
    FINANZA.
  • 6
  • AUMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA DI
    STATO, ALL'ARMA DEI CARABINIERI E AL CORPO DELLA GUARDIA DI
    FINANZA.
  • 7
  • orig.
  • INFRASTRUTTURE, IMPIANTI E ATTREZZATURE
    TECNICO-LOGISTICHE DELLE FORZE DI POLIZIA
  • 8
  • orig.
  • 9
  • 10
  • orig.
  • 11
  • AUMENTO DEGLI ORGANICI E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI
    TECNICO-LOGISTICHE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-10-1995
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  assicurare
l'immediato avvio delle procedure  di  reclutamento  e  concorso  per
l'aumento degli  organici  dell'Arma  dei  carabinieri,  nonche'  del
personale della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di  finanza
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
assicurare  l'immediato  avvio  di  un  programma  pluriennale  e  di
sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture degli impianti e delle
attrezzature tecnico-logistiche delle forze di polizia  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 dicembre 1991; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, delle
finanze, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1 
                          Polizia di Stato 
 
  1. Gli organici dei ruoli del personale della Polizia di Stato sono
aumentati   complessivamente,    a    decorrere    dal    1993,    di
tremilasettecentonovantanove unita' cosi'  ripartite:  sessanta  vice
commissari,   diciannove    medici,    duecento    vice    ispettori,
novencentoventi   vice   sovrintendenti,   duemilaseicento    agenti.
Conseguentemente la tabella A  allegata  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come da ultimo sostituita  a
norma del decreto-legge 4  ottobre  1990,  n.  276,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n.  359,  e'  sostituita
dalla tabella A allegata al presente decreto; la  dotazione  organica
nelle  qualifiche  di  medico   e   medico   principale   dei   ruoli
professionali dei sanitari della Polizia di Stato di cui alla tabella
A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 338, come modificata dal decreto-legge 4  ottobre  1990,  n.  276,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n.  359,
e' aumentata di diciannove unita'. 
  2.  La  copertura  dei  posti  risultanti  dall'ampliamento   degli
organici di cui al comma 1  avverra'  negli  anni  1993-1994  secondo
contingenti non superiori a quelli indicati nella tabella B. 
  3. I posti  portati  in  aumento  alle  dotazioni  organiche  delle
qualifiche di vice sovrintendente per  gli  anni  1993  e  1994  sono
conferiti, unitamente a  quelli  che  si  renderanno  disponibili  in
ciascuno degli anni precedenti, secondo la normativa vigente e con le
decorrenze dalla stessa previste. 
  4. Per i posti di allievo agente da conferire fino al  31  dicembre
1994, l'amministrazione ha  facolta'  di  utilizzare  la  graduatoria
dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di novecentosessanta
unita', indetto con decreto del Ministero dell'interno del 21  maggio
1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 52
del 3 luglio 1990, conferendo i posti  ai  candidati  idonei  secondo
l'ordine della stessa. 
  5. Per  assicurare  la  copertura  delle  vacanze  nella  dotazione
organica della qualifica  di  vice  ispettore,  l'Amministrazione  ha
facolta' di utilizzare la graduatoria  degli  idonei  al  concorso  a
quattrocento posti di vice ispettore indetto con decreto del Ministro
dell'interno  del  4  settembre  1987,  successivamente   elevati   a
milleduecento con decreto del  Ministro  dell'interno  del  1  luglio
1989, facendo decorrere la nomina, a tutti gli effetti, dalla data di
inizio del corso da espletarsi a norma dell'articolo 14  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.  Allo  stesso
fine l'Amministrazione puo', fino a completamento della copertura dei
novecento posti di vice ispettore, di cui  al  concorso  bandito  con
decreto del Ministro dell'interno del 3  luglio  1991,  eventualmente
disponibili  dopo  l'espletamento   del   concorso,   utilizzare   la
graduatoria degli  idonei  al  concorso  pubblico  a  seicento  posti
bandito con decreto del Ministro dell'interno del 18  dicembre  1986.
Per  questo  ultimo  contingente  di  personale,  restano  ferme   le
disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402. ((
L'Amministrazione ha altresi' facolta' di utilizzare, anche nel corso
dell'anno 1993, per le vacanze  risultanti  al  30  giugno  1993,  la
graduatoria degli idonei al concorso a quarantanove posti  di  medico
dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato,  indetto
con decreto del Ministro dell'interno del 5 settembre 1991 )). 
  6. Per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia  di  Stato  e
per l'ammissione alle relative prove  d'esame  ed  agli  accertamenti
psico-fisici ed attitudinali, continuano ad osservarsi  le  modalita'
stabilite dall'articolo 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990,  n.  276,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359. 
  7. Nei confronti del personale comunque nominato  nelle  qualifiche
iniziali dei ruoli del personale della Polizia di Stato  che  espleta
funzioni di polizia, l'assegnazione alla sede  e'  disposta  a  norma
dell'articolo 55, ultimo comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 
  8. La spesa derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo  e'
valutata in lire 51.124 milioni  per  l'anno  1993,  in  lire  91.768
milioni per l'anno 1994  ed  in  lire  130.633  milioni  a  decorrere
dall'anno 1995.