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DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1992, n. 9

Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/1/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1992, n. 217 (in G.U. 09/03/1992, n.57).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/2013)
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  • AUMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA DI
    STATO, ALL'ARMA DEI CARABINIERI E AL CORPO DELLA GUARDIA DI
    FINANZA.
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  • AUMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA
    DI
    STATO, ALL'ARMA DEI CARABINIERI E AL CORPO DELLA GUARDIA
    DI
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    STATO, ALL'ARMA DEI CARABINIERI E AL CORPO DELLA GUARDIA DI
    FINANZA.
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  • INFRASTRUTTURE, IMPIANTI E ATTREZZATURE
    TECNICO-LOGISTICHE DELLE FORZE DI POLIZIA
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  • 10
  • 11
  • AUMENTO DEGLI ORGANICI E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI
    TECNICO-LOGISTICHE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.
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  • Allegati
Testo in vigore dal:  21-1-1992 al: 22-1-1992
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'immediato avvio delle procedure di reclutamento e concorso per l'aumento degli organici dell'Arma dei carabinieri, nonché del personale della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'immediato avvio di un programma pluriennale e di sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture degli impianti e delle attrezzature tecnico-logistiche delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Polizia di Stato
1. Gli organici dei ruoli del personale della Polizia di Stato sono aumentati complessivamente, a decorrere dal 1993, di tremilasettecentonovantanove unità così ripartite: sessanta vice commissari, diciannove medici, duecento vice ispettori, novencentoventi vice sovrintendenti, duemilaseicento agenti.
Conseguentemente la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 355, come da ultimo sostituita a norma del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto; la dotazione organica nelle qualifiche di medico e medico principale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dal decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, è aumentata di diciannove unità.
2. La copertura dei posti risultanti dall'ampliamento degli organici di cui al comma 1 avverrà negli anni 1993-1994 secondo contingenti non superiori a quelli indicati nella tabella B.
3. I posti portati in aumento alle dotazioni organiche delle qualifiche di vice sovrintendente per gli anni 1993 e 1994 sono conferiti, unitamente a quelli che si renderanno disponibili in ciascuno degli anni precedenti, secondo la normativa vigente e con le decorrenze dalla stessa previste.
4. Per i posti di allievo agente da conferire fino al 31 dicembre 1994, l'amministrazione ha facoltà di utilizzare la graduatoria dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di novecentosessanta unità, indetto con decreto del Ministero dell'interno del 21 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 52 del 3 luglio 1990, conferendo i posti ai candidati idonei secondo l'ordine della stessa.
5. Per assicurare la copertura delle vacanze nella dotazione organica della qualifica di vice ispettore, l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare la graduatoria degli idonei al concorso a quattrocento posti di vice ispettore indetto con decreto del Ministro dell'interno del 4 settembre 1987, successivamente elevati a milleduecento con decreto del Ministro dell'interno del 1 luglio 1989, facendo decorrere la nomina, a tutti gli effetti, dalla data di inizio del corso da espletarsi a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336. Allo stesso fine l'Amministrazione può, fino a completamento della copertura dei novecento posti di vice ispettore, di cui al concorso bandito con decreto del Ministro dell'interno del 3 luglio 1991, eventualmente disponibili dopo l'espletamento del concorso, utilizzare la graduatoria degli idonei al concorso pubblico a seicento posti bandito con decreto del Ministro dell'interno del 18 dicembre 1986.
Per questo ultimo contingente di personale, restano ferme le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402
6. Per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e per l'ammissione alle relative prove d'esame ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, continuano ad osservarsi le modalità stabilite dall'articolo 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359.
7. Nei confronti del personale comunque nominato nelle qualifiche iniziali dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, l'assegnazione alla sede è disposta a norma dell'articolo 55, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
8. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è valutata in lire 51.124 milioni per l'anno 1993, in lire 91.768 milioni per l'anno 1994 ed in lire 130.633 milioni a decorrere dall'anno 1995.