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DECRETO-LEGGE 2 gennaio 1992, n. 2

Interventi urgenti in favore dell'IRI e dell'EFIM.

note: Entrata in vigore del decreto: 03/01/1992.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/03/1992)
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Testo in vigore dal:  3-1-1992 al: 2-3-1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre un conferimento ai fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM per le più immediate esigenze finanziarie relative ai programmi degli Enti stessi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Ad integrazione dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1991, n. 42, sono disposti i seguenti stanziamenti:
a) per l'anno 1991, lire 210 miliardi al Fondo di dotazione dell'IRI, Istituto per la ricostruzione industriale, di cui 100 miliardi da destinare alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;
b) per lo stesso anno, lire 190 miliardi al Fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere - EFIM.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 400 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO".
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.