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LEGGE 30 dicembre 1991, n. 412

Disposizioni in materia di finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 31-12-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal: 31-12-1991
   La Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                      (Mediocredito centrale). 
 
  1. L'articolo 37, comma terzo, del decreto-legge 26  ottobre  1970,
n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  1970,
n. 1034, modificato dall'articolo 3 della legge 28  maggio  1973,  n.
295, e' sostituito dal seguente: 
  "A partire dall'anno 1971 e' attribuito allo Stato il dividendo sui
suoi apporti al fondo  di  dotazione  del  Mediocredito  centrale.  A
decorrere dal bilancio che si chiude al 31  dicembre  1991  gli  otto
decimi del relativo ammontare sono destinati al  fondo  di  dotazione
stesso; i residui  due  decimi  del  dividendo  sono  utilizzati  per
incrementare la  riserva  straordinaria  dell'Istituto,  nonche'  per
iniziative  per   studi   e   ricerche   attinenti   alle   finalita'
istituzionali del Mediocredito centrale". 
          AVVERTENZA: 
            In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -  serie
          generale  -  del  10  gennaio  1992  si   procedera'   alla
          ripubblicazione del testo della  presente  legge  corredato
          delle relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
          regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle
          disposizioni  sulla  promulgazione   delle   leggi,   sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
          marzo 1986, n. 217.