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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1991, n. 409

Regolamento per il recepimento della disciplina prevista dall'accordo del 24 luglio 1991 concernente il personale non dirigente del Registro aeronautico italiano, per il triennio 1988-1990.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/1/1992. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/04/1992)
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vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-1-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 11 luglio 1988, n. 266; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Visto l'accordo intervenuto nella data del 24 luglio  1991  tra  il
Registro  aeronautico  italiano   e   le   organizzazioni   sindacali
maggiormente rappresentative CGIL, CISL, UIL,  CISAL,  USPPI  per  la
disciplina del trattamento del personale dipendente non dirigente del
predetto Registro aeronautico  italiano,  valevole  per  il  triennio
1988-1990, con cui si e' tenuto conto del menzionato parere  espresso
dal Consiglio di Stato, all'uopo modificando  il  precedente  accordo
intervenuto nella data del 9 e 10 maggio 1990; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 ottobre 1991; 
  Sulla proposta del Ministro dei trasporti; 
 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
             Area di applicazione e durata dell'accordo 
 
  1. Il presente regolamento si applica al personale  dipendente  del
Registro aeronautico italiano, esclusi i dirigenti, e si riferisce al
periodo 1 gennaio 1988-31 dicembre 1990. 
  2. Per il periodo 1 gennaio  1988-13  luglio  1988  si  applica  la
disposizione di cui all'art. 19  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  13  gennaio  1990,  n.  43,  e  successive  modifiche   e
integrazioni.  Le  normative  previste   dal   presente   regolamento
decorrono dal 14 luglio 1988. 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  87  della  Costituzione,   nell'elencare   le
          funzioni del Presidente della Repubblica, dispone che egli,
          tra  l'altro  "promulga  le leggi ed emana i decreti aventi
          valore di legge e i regolamenti".
             - La legge n. 266/1988 recante: "Disciplina dello  stato
          giuridico  e  del  trattamento  economico  di attivita' del
          personale  dipendente  dell'Istituto  Poligrafico  e  Zecca
          dello   Stato,   dell'Unione   italiana   delle  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura,   del
          Comitato   nazionale   per   la   ricerca   e  lo  sviluppo
          dell'energia  nucleare  e delle energie alternative (ENEA),
          dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico
          aereo generale e del Registro aeronautico  italiano  (RAI)"
          all'art. 1, comma 2, stabilisce: "Per l'Azienda autonoma di
          assistenza  al  volo  rimane fermo il disposto dell'art. 30
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo  1981,
          n.  145,  che viene altresi' esteso al Registro aeronautico
          italiano".
             Nel  disposto  dell'art.  30  del  D.P.R.  n.   145/1981
          (Ordinamento  dell'Azienda  autonoma  di assistenza al volo
          per il traffico aereo generale) si fa  rinvio  all'art.  29
          dello   stesso   decreto.   Si   ritiene  quindi  opportuno
          pubblicare qui di seguito entrambi gli articoli:
             "Art. 29 (Materie riservate agli accordi  sindacali).  -
          Sono   disciplinate  con  i  procedimenti  contemplati  nel
          successivo art. 30 le seguenti materie:
              1) il regime retributivo di attivita';
              2) l'organizzazione interna degli uffici;
              3) l'identificazione delle  qualifiche  funzionali,  in
          rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;
              4)  i  carichi  di  lavoro  e  le altre misure volte ad
          assicurare la efficienza degli uffici;
              5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i
          procedimenti di rispetto;
              6) il lavoro straordinario, le  ferie,  i  permessi,  i
          congedi, i trattamenti di missione e di trasferimento;
              7)   l'attuazione   degli   istituti   concernenti   la
          formazione e l'addestramento professionale;
              8) l'attuazione delle garanzie del personale;
              9) i  criteri  per  l'attuazione  della  mobilita'  del
          personale  nel rispetto delle inamovibilita' previste dalla
          legge;
              10) i criteri per l'applicazione dei  principi  di  cui
          agli  articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31,
          secondo, terzo, quarto e quinto comma della legge 20 maggio
          1970, n. 300.
             Art. 30 (Procedimento per gli accordi sindacali).  -  Le
          materie  previste  dal precedente art. 29 sono disciplinate
          sulla  base  di  accordi  definiti  triennalmente  con   le
          organizzazioni    sindacali   di   categoria   maggiormente
          rappresentative su base nazionale.
             Alle trattative  fra  il  consiglio  di  amministrazione
          dell'Azienda  e  le  organizzazioni  sindacali di categoria
          partecipano in veste di osservatori anche i  rappresentanti
          dei Ministeri dei trasporti e del tesoro.
             L'ipotesi  di  accordo  raggiunta  e'  comunicata  entro
          quindici giorni ai Ministri dei trasporti e del tesoro.
             Entro lo  stesso  termine  le  organizzazioni  sindacali
          dissenzienti   dall'ipotesi   di   accordo  o  che  abbiano
          dichiarato  di  non  voler  partecipare  alle   trattative,
          possono  trasmettere  ai  Ministri  sopra  indicati le loro
          osservazioni  sulla   materia   dell'ipotesi   di   accordo
          sindacale.
             Entro  i  successivi  trenta  giorni  il  Consiglio  dei
          Ministri approva la disciplina contenuta nella  ipotesi  di
          accordo o nega l'approvazione.
             Entro  il  termine  di sessanta giorni dall'approvazione
          dell'accordo, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, sono ema-
          nate  le  norme  contenenti  la  disciplina  prevista negli
          accordi".
             - La legge n.  400/1988  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri) all'art. 17 (di cui si riportano i commi 1 e  4),
          dispone circa la procedura da adottare per l'emanazione dei
          regolamenti; in particolare con il comma 1, lettera e), per
          quanto  riguarda "l'organizzazione del lavoro ed i rapporti
          di lavoro dei pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
          sindacali",  viene  modificata la procedura di cui all'art.
          30 del D.P.R. n. 145/1981, sopra citato:
             "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             2-3. (Omissis).
             4. I regolamenti di cui al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
             - La legge n. 146/1990 (Norme sull'esercizio del diritto
          di  sciopero  nei  servizi  pubblici  essenziali  e   sulla
          salvaguardia  dei  diritti della persona costituzionalmente
          tutelati.  Istituzione  della   Commissione   di   garanzia
          dell'attuazione  della  legge)  con  l'art.  18, che qui si
          riporta, ha ulteriormente innovato rispetto alla  procedura
          prevista  dalle disposizioni sin qui citate. L'art. 6 della
          legge n.   93/1983 (Legge  quadro  sul  pubblico  impiego),
          modificato   dall'art.   18   della   legge   n.   146/1990
          (sottoriportato), concerne gli  "accordi  sindacali  per  i
          dipendenti  delle  amministrazioni  dello  Stato  anche  ad
          ordinamento autonomo":
             "Art.  18.  - 1. I commi ottavo e nono dell'art. 6 della
          legge 29 marzo 1983, n. 93, sono sostituiti dai seguenti:
             'Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di quindici
          giorni  dalla   formulazione   dell'ipotesi   di   accordo,
          verificate  le  compatibilita' finanziarie come determinate
          dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni  di
          cui  al comma precedente, sottopone alla Corte dei conti il
          contenuto dell'accordo perche' ne verifichi la legittimita'
          ai sensi del testo unico approvato  con  regio  decreto  12
          luglio  1934,  n. 1214. La Corte dei conti si pronuncia nel
          termine di quindici giorni dalla ricezione dell'accordo. In
          caso di pronuncia negativa le  parti  formulano  una  nuova
          ipotesi  di  accordo,  che  viene  nuovamente  trasmessa al
          Consiglio dei Ministri.  In  caso  di  pronuncia  positiva,
          entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia stessa, le
          norme  risultanti  dalla  disciplina  prevista dall'accordo
          sono recepite ed emanate con decreto del  Presidente  della
          Repubblica,  previa delibera del Consiglio dei Ministri. La
          stessa procedura e' adottata in caso di  mancata  pronuncia
          entro il termine indicato.
             Nei   quindici   giorni  successivi  all'emanazione  del
          decreto del Presidente della Repubblica  di  cui  al  comma
          precedente  la Corte dei conti controlla la conformita' del
          decreto alla pronuncia di cui al precedente comma e procede
          alla  registrazione  ai  sensi  del  citato  testo   unico,
          approvato  con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, fatte
          comunque salve le disposizioni degli articoli 25 e seguenti
          del medesimo testo unico.
             Decorsi quindici giorni senza che  sia  intervenuta  una
          pronuncia, il controllo si intende effettuato senza rilievi
          e il decreto diviene produttivo di effetti'.
             2.  In  deroga  all'art.  17, comma 1, lettera e), della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione dei  decreti
          del  Presidente  della  Repubblica  di  cui al comma ottavo
          dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n.  93,  cosi'  come
          sostituito  dal  comma  1  del  presente  articolo,  non e'
          previsto il parere del Consiglio di Stato".
          Nota all'art. 1:
             - Si trascrive il testo del comma  2  dell'art.  19  del
          D.P.R.  n.    43/1990 (Regolamento per il recepimento delle
          norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del
          2 agosto 1989 concernente il personale del  comparto  degli
          enti  pubblici  economici):  "Il  presente  regolamento  si
          applica  al  personale  dell'Istituto  nazionale   per   il
          commercio  estero  ed al personale del Registro aeronautico
          italiano  fino  alla  data  di   decorrenza   delle   nuove
          specifiche      normative      contrattuali     conseguenti
          rispettivamente, alle leggi 18 marzo  1989,  n.  106  e  11
          luglio 1988, n. 266".
             Per  la  legge  n.  266/1988  si  vedano  le  note  alle
          premesse.