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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1990, n. 43

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 2 agosto 1989 concernente il personale del comparto degli enti pubblici non economici.

note: Entrata in vigore del decreto: 07/03/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1990)
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Testo in vigore dal:  7-3-1990

Art. 19

Disposizioni particolari
1. Il presente regolamento si applica al personale della Croce rossa italiana fino all'attuazione del relativo provvedimento di riordino. Ai lavoratori dipendenti della Croce rossa che effettuino servizi di trasporto infermi, plasma ed organi oltre la distanza di 100 km dalla sede di partenza nella giornata, compete il trattamento pari a lire 100 per km a titolo di rimborso spese per ogni km oltre il centesimo.
2. Il presente regolamento si applica al personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero ed al personale del Registro aeronautico italiano fino alla data di decorrenza delle nuove specifiche normative contrattuali conseguenti, rispettivamente, alle leggi 18 marzo 1989, n. 106 e 11 luglio 1988, n. 266.
3. Per il personale didattico dell'Ente per la scuola materna in Sardegna in sede di contrattazione decentrata si provvederà ad armonizzare la normativa del presente regolamento con quella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, per quanto concerne la composizione delle classi, l'orario di lezione e di servizio, il calendario scolastico e la mobilità interna.
4. Per il personale socio-assistenziale dei convitti e collegi degli enti, in sede di contrattazione decentrata nazionale di ente si provvederà ad armonizzare la normativa del presente regolamento con quella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, per quanto riguarda gli aspetti organizzativi.
5. Nei confronti del personale degli enti culturali destinatari del presente regolamento non compresi nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, si procede all'applicazione del regolamento stesso, con le decorrenze ivi previste, sulla base della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n.
267.
Nota all'art. 19:
Si riporta la tabella di equiparazione allegata al D.P.R. n. 267/1987:
"TABELLA DI EQUIPARAZIONE
Qualifiche
Qualifiche precedenti ordinamenti nuovo
ordinamento
--- ---
Esperto di gestione (Parastato) IX qualifica
funzionale
Collaboratore
coordinatore (Parastato)
VIII livello (Stato)
Livello 8› (U.S.L.)
I livello (Studi professionali VIII qualifica
I livello (Commercio) funzionale
VIII qualifica
funzionale (Enti locali)
Impiegato di I
categoria (Casse conguaglio)
Collaboratore-Assistente
coordinatore Parastato
VII livello (Stato)
VII qualifica
funzionale (Enti locali)
Livello 7› (U.S.L.)
II livello (Studi professionali) VII qualifica
II livello (Commercio) funzionale
Impiegati II categoria
super (Classe conguaglio)
Assistente (Parastato)
VI livello (Stato)
VI qualifica
funzionale (Enti locali)
VI qualifica
Livello 5› (U.S.L.)
III livello (Studi professionali) VI qualifica
III livello (Commercio) funzionale
Impiegati di II
categoria (Casse conguaglio)
Archivista dattilografo
liv. diff. (Parastato)
V livello (Stato) V qualifica
V qualifica
funzionale (Enti locali) funzionale
IV livello (Commercio)
Impiegati di III
categoria (Casse conguaglio)
Archivista
dattilografo (Parastato)
IV livello (Stato)
IV qualifica
funzionale (Enti locali)
Livello 4› (U.S.L.) IV qualifica
IV livello (Studi professionali) funzionale
V livello (Commercio)
Impiegati di II
categoria (Casse conguaglio)
Commesso
Agente tecnico (Parastato) III qualifica
Commesso
Operaio comune (Stato) funzionale
Addetti attrezzature (Stato) II qualifica
Ausiliari
Agenti tecnici (U.S.L.) funzionale
I qualifica
funzionale
N.B. - La dizione fra parentesi è per individuare l'accordo di lavoro applicato".