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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 dicembre 1991, n. 402

Regolamento recante norme sulla prova preliminare per tests nei concorsi pubblici per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-01-1992
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Testo in vigore dal: 8-1-1992
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  il  decreto-legge  4  ottobre  1990, n. 276, convertito (con
modificazioni) dalla legge 30 novembre 1990, n. 359;
  Considerato che, ai sensi dell'art.  5  del  suddetto  decreto,  le
prove  di  esame  e gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali per
l'accesso ai ruoli del  personale  della  Polizia  di  Stato  possono
essere  preceduti  da  una  prova  preliminare  a  carattere generale
mediante  idonei  test  il  cui  superamento  costituisce   requisito
essenziale per la successiva partecipazione al concorso;
  Ritenuta  la necessita' di dettare disposizioni di massima circa le
modalita' di svolgimento di tale prova,  per  quel  che  concerne  lo
svolgimento  dei  concorsi  pubblici  per  la  nomina ad allievo vice
ispettore di polizia;
  Vista la legge 1› aprile 1981, n. 121;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre  1983,
n. 903;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983,
n. 904;
  Vista la legge 10 ottobre 1986, n. 668;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1990, n.
272;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1990, n.
273;
  Sentito il parere  delle  organizzazioni  sindacali  del  personale
della Polizia di Stato;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 21 novembre 1991;
  Vista la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto
1988, n. 400 (nota n. 333-A/9803.C.D. del 29 novembre 1991);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                     Prova preliminare per test
  1. Nei concorsi pubblici per l'accesso  al  ruolo  degli  ispettori
della Polizia di Stato, la prova preliminare prevista dall'art. 5 del
decreto-legge  4 ottobre 1990, n. 276, convertito (con modificazioni)
dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, e' disciplinata dalle norme del
presente decreto.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  D.L. n. 276/1990 reca: "Aumento dell'organico del
          personale appartenente alle Forze di polizia,  disposizioni
          per   lo   snellimento  delle  procedure  di  assunzione  e
          reclutamento e avvio di un  piano  di  potenziamento  delle
          sezioni  di polizia giudiziaria". Si trascrive il testo dei
          primi quattro commi del relativo art. 5:
             "1. L'accesso ai ruoli del personale  della  Polizia  di
          Stato   e   l'ammissione   alle   prove   d'esame  ed  agli
          accertamenti psicofisici  ed  attitudinali  possono  essere
          preceduti  da  una  prova  preliminare a carattere generale
          mediante idonei test. Detta prova non  esclude  l'ulteriore
          accertamento   dei  requisiti  psicofisici  e  attitudinali
          secondo le disposizioni vigenti.
             2. Il superamento della  prova  preliminare  di  cui  al
          comma  1 costituisce requisito essenziale di partecipazione
          al  concorso.    L'esclusione  dal  concorso  per   mancato
          superamento  della prova preliminare o per difetto di uno o
          piu' degli  altri  requisiti  prescritti  e'  disposta  con
          decreto motivato del Ministro dell'interno.
             3.  La  prova  preliminare di cui al comma 1 puo' essere
          effettuata in giorni  e  luoghi  diversi,  per  contingenti
          predeterminati  di  candidati,  con  l'istituzione di una o
          piu' commissioni. Le modalita' della prova preliminare,  la
          composizione  e  nomina  delle  commissioni  tecniche  e  i
          criteri per la verifica dei risultati,  anche  a  mezzo  di
          idonea   strumentazione   automatica,  sono  stabiliti  con
          apposito  regolamento  emanato  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno.
             4.  Nei  concorsi  per  titoli  ed  esami previsti dalle
          vigenti disposizioni  relative  all'accesso  ai  ruoli  del
          personale della Polizia di Stato, la valutazione dei titoli
          e'  effettuata  nei  confronti  dei  candidati  che abbiano
          superato le prove d'esame, salvo che il possesso del titolo
          sia richiesto come requisito di ammissione al concorso".
             -  La  legge  n.  121/1981  reca:   "Nuovo   ordinamento
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".
             - Il D.P.R. n. 335/1982 reca: "Ordinamento del personale
          della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia".
             -  Il  D.P.R.  n.  903/1983  approva  il regolamento per
          l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che
          espleta funzioni di polizia.
             - Il D.P.R.  n.  904/1983  approva  il  regolamento  sui
          requisiti  psico-fisici e attitudinali di cui devono essere
          in possesso gli appartenenti  ai  ruoli  della  Polizia  di
          Stato  che  espletano funzioni di polizia ed i candidati ai
          concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia
          di Stato che espleta funzioni di polizia.
             - La legge n. 668/1986 reca: "Modifiche  e  integrazioni
          alla  legge  1›  aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di
          attuazione,  sul  nuovo  ordinamento   dell'Amministrazione
          della pubblica sicurezza".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  Il  D.P.R.  n.  272/1990 reca modificazioni al citato
          D.P.R.  n. 903/1983.
             - Il D.P.R. n. 273/1990  reca  modificazioni  al  citato
          D.P.R.  n. 904/1983.
          Nota all'art. 1:
             -  Per il testo dell'art. 5 del D.L. n. 276/1990 si veda
          in nota alle premesse.