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LEGGE 2 dicembre 1991, n. 390

Norme sul diritto agli studi universitari.

note: Entrata in vigore della legge: 27-12-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2012)
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Testo in vigore dal:  27-12-1991 al: 14-6-2012
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

La

Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalità
1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, la presente legge detta norme per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e, meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.


AVVERTENZA:

Nota all'art. 1:
- Il testo degli articoli 3 e 34 della Costituzione è il seguente:
"Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica è sociale del Paese".
"Art. 34. - La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso".