stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1991, n. 388

Misure urgenti per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 9/12/1991.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/1993)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-12-1991
al: 7-2-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  integrare  il
Fondo sanitario nazionale di parte corrente al  fine  di  far  fronte
all'aumentata spesa per i  beni  e  servizi  delle  unita'  sanitarie
locali per l'anno 1991; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 dicembre 1991; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri del tesoro e della sanita', di concerto con i  Ministri  del
bilancio  e  della  programmazione  economica  e   per   le   riforme
istituzionali e gli affari regionali; 
                E M A N A il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il limite di crescita della spesa per acquisti di beni e servizi
da  parte  degli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale  previsto
dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 dicembre 1990,  n.  407,  e'
elevato dall'11 al 22 per cento. 
  2. Per l'anno 1991 le maggiori occorrenze finanziarie del  Servizio
sanitario nazionale sono  determinate  in  lire  5.600  miliardi.  Le
regioni e le province autonome sono autorizzate  ad  assumere  mutui,
con gli istituti  di  credito  all'uopo  designati  con  decreto  del
Ministro del  tesoro,  nel  limite  massimo  degli  importi  indicati
nell'allegata tabella A con  onere  a  carico  dello  Stato.  Qualora
l'importo dei mutui assunti dovesse eccedere  le  effettive  maggiori
esigenze risultanti dai conti consuntivi, la differenza  deve  essere
versata all'entrata del bilancio statale. 
  3. I mutui hanno durata di quindici anni e sono regolati a tasso di
interesse annuo posticipato fisso o variabile in misura non superiore
a quella massima stabilita in applicazione dell'articolo 13, comma 1,
del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n.  415,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  38.  L'ammortamento
decorre dal 1' gennaio 1993. 
  4. L'importo del  mutuo  e'  versato  in  unica  soluzione  a  cura
dell'istituto di credito mutuante nel conto corrente infruttifero che
ciascuna regione e provincia autonoma intrattiene  con  la  tesoreria
centrale dello Stato ed e' trasferito successivamente, in una o  piu'
soluzioni, in favore degli enti che gestiscono la spesa sanitaria con
vincolo  di  destinazione,  sulla  base  di  appositi   provvedimenti
regionali. 
  5. Per le stesse finalita' di cui al comma 2, l'Associazione  della
Croce rossa italiana e' autorizzata  ad  assumere  un  mutuo  per  un
importo non superiore a  lire  10  miliardi  con  l'osservanza  delle
modalita' indicate nel presente articolo.