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LEGGE 27 novembre 1991, n. 383

Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

note: Entrata in vigore della legge: 20/12/1991
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 20-12-1991
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Al primo comma dell'articolo 94 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, dopo la lettera c), e' inserita la
seguente: 
   "c-bis) la sospensione dall'insegnamento  o  dall'ufficio  per  un
periodo  di  sei  mesi  e  l'utilizzazione,  trascorso  il  tempo  di
sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti
alla funzione docente o direttiva;". 
          AVVERTENZA: 
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Nota all'art. 1: 
             - Il testo dell'art. 94 del D.P.R. n. 417/1974,  recante
          norme  sullo  stato  giuridico   del   personale   docente,
          direttivo ed ispettivo della  scuola  materna,  elementare,
          secondaria  ed  artistica  dello  Stato,  a  seguito  della
          integrazione disposta dalla presente legge, risulta  essere
          il seguente: 
             "Art. 94 (Sanzioni). - Al personale di cui  al  presente
          decreto, nel caso di violazione dei propri doveri,  possono
          essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: 
               a) la censura; 
               b) la  sospensione  dall'insegnamento  o  dall'ufficio
          fino ad un mese; 
               c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio  da
          oltre un mese a sei mesi; 
               c-bis) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
          per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso  il
          tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi
          da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva; 
               d) la destituzione. 
             Per il personale docente  il  primo  grado  di  sanzione
          disciplinare  e'   costituito   dall'avvertimento   scritto
          consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri".