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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 5 ottobre 1991, n. 375

Regolamento concernente l'attuazione delle direttive n. 87/491/CEE del 22 settembre 1987 e n. 88/660/CEE del 19 dicembre 1988, che modificano la direttiva n. 80/215/CEE del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-11-1991
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Testo in vigore dal: 28-11-1991
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la direttiva del Consiglio n. 80/215/CEE del 22 gennaio 1980,
relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari
di prodotti a base di carne;
  Viste le direttive del Consiglio n.  87/491/CEE  del  22  settembre
1987 e n. 88/660/CEE del 19 dicembre 1988 che modificano la direttiva
n. 80/215/CEE del 22 gennaio 1980 sopra citata;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
194, concernente attuazione delle direttive CEE n.  77/99, n. 80/214,
n.  80/215,  n. 80/1100, n. 83/201, n. 85/321, n.  85/327, n. 85/328,
relative ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di
prodotti a base di carne, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile
1987, n. 183;
  Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987,  n.  183,  in  base  al
quale le direttive CEE che apportano modifiche di modalita' esecutive
e  caratteristiche  di  ordine  tecnico  di  altre direttive CEE gia'
recepite  nell'ordinamento  nazionale  sono   attuate   con   decreti
ministeriali;
  Considerato  che le modifiche apportate dalle suddette direttive n.
87/491/CEE e n. 88/660/CEE alla direttiva  n.  80/215/CEE  riguardano
esclusivamente   modalita'  esecutive  e  caratteristiche  di  ordine
tecnico;
  Considerato di dover includere un  nuovo  trattamento  termico  dei
prodotti  a  base  di carni suine oltre a quelli gia' previsti, cosi'
come definito dalla direttiva n. 80/215/CEE ai fini di consentire  il
commercio  intracomunitario  di  detti prodotti, con garanzie atte ad
evitare la propagazione  di  agenti  patogeni  delle  malattie  degli
animali;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale
del 25 luglio 1991;
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
eseguita in data 27 agosto 1991;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Il  comma  2  dell'art.  6  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 17 maggio  1988,  n.  194,  indicato  nelle  premesse,  e'
sostituito dal seguente:
  "   2.   Il  certificato  sanitario  previsto  all'allegato  B  che
accompagna i prodotti sottoposti ad uno dei trattamenti di  cui  alla
lettera  d) del comma 1, deve essere integrato, sotto la voce 'natura
del prodotto' di cui al  punto  1  del  certificato  stesso,  con  la
menzione,  'Trattato  conformemente  all'art. 4, paragrafo 1, lettera
a),  della  direttiva  n.  80/215/CEE',  se  sottoposti  ad  uno  dei
trattamenti  di  cui ai punti 5 o 5-bis del capitolo II dell'allegato
C, oppure, 'Trattato conformemente all'art. 4, paragrafo  1,  lettera
b),  della  direttiva  n.  80/215/CEE',  se  sottoposti  ad  uno  dei
trattamenti di cui ai punti 6 o 7 del capitolo II dell'allegato C".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - La direttiva n. 80/215/CEE e' stata  pubblicata  nella
          "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 47 del 21
          febbraio 1980.
             -  La  direttiva n. 87/491/CEE e' stata pubblicata nella
          "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 279 del 2
          ottobre 1987.
             - La direttiva n. 88/660/CEE e' stata  pubblicata  nella
          "Gazzetta  Ufficiale"  delle Comunita' europee n. L 382 del
          31 dicembre 1988.
             - Il  D.P.R.  n.  194/1988  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 135 del 10 giugno
          1988.
             - Si trascrive il testo vigente dell'art. 20,  comma  1,
          della   legge   n.  183/1987  recante  coordinamento  delle
          politiche  riguardanti  l'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita'  europee  ed adeguamento dell'ordinamento interno
          agli  atti  normativi  comunitari:  "1.  Con  decreti   dei
          Ministri  interessati  sara' data attuazione alle direttive
          che saranno emanate dalla Comunita' economica  europea  per
          le   parti   in   cui  modifichino  modalita'  esecutive  e
          caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive  della
          Comunita'  economica europea gia' recepite nell'ordinamento
          nazionale".
             - Il  comma  3  dell'art  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Il testo vigente dell'art. 6 del D.P.R.  n.  194/1988,
          come  modificato dal presente articolo e dall'art. 2, e' il
          seguente:
             "Art.  6.  - 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4,
          comma 2, lettera  a),  possono  essere  utilizzate  per  la
          preparazione  dei prodotti a base di carne le carni fresche
          che non rispondono alle disposizioni di cui all'art. 2  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n.
          728, a condizione che:
               a)  siano  bollate  conformenente  alle   prescrizioni
          contenute nel capitolo 1 dell'allegato C;
               b)    siano   ottenute,   sezionate,   trasportate   o
          immagazzinate  separatamente  o  in  un   momento   diverso
          rispetto   alle   altre   carni   destinate   agli   scambi
          intracomunitari di carni fresche;
                c) siano utilizzate in  modo  da  evitarne  l'impiego
          nella  preparazione dei prodotti a base di carne, destinati
          agli scambi intracomunitari, preparati con le carni fresche
          di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 4;
               d) abbiano  subito  uno  dei  trattamenti  di  cui  al
          capitolo II dell'allegato C.
             2.  Il certificato sanitario previsto all'allegato B che
          accompagna i prodotti sottoposti ad uno dei trattamenti  di
          cui  alla  lettera  d)  del comma 1, deve essere integrato,
          sotto la voce "natura del prodotto" di cui al punto  1  del
          certificato stesso, con la menzione 'Trattato conformemente
          all'art.  4,  paragrafo  1,  lettera a), della direttiva n.
          80/215/CEE', se sottoposti ad uno dei trattamenti di cui ai
          punti 5 o 5- bis del capitolo II  dell'allegato  C,  oppure
          'Trattato  conformemente  all'art.  4, paragrafo 1, lettera
          b), della direttiva n.  80/215/CEE', se sottoposti  ad  uno
          dei  trattamenti  di  cui  ai  punti  6 o 7 del capitolo II
          dell'allegato C.
             2- bis. I prodotti di cui al  presente  articolo  devono
          essere   preparati   sotto   il   controllo   del  servizio
          veterinario della USL competente per  territorio  e  devono
          essere   protetti   contro   eventuali   contaminazioni   o
          ricontaminazioni".