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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1982, n. 728

Attuazione della direttiva (CEE) n. 72/461 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/06/1988)
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Testo in vigore dal:  13-10-1982

Art. 2


Fatte salve le disposizioni di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1073, le carni fresche di animali domestici appartenenti alla specie bovina, suina, ovina e caprina nonché di solipedi domestici (cavalli, asini, muli e bardotti) spedite dal territorio nazionale a quello degli altri Stati membri della Comunità economica europea devono rispondere alle seguenti condizioni:
1) essere state ottenute da animali che non provengono da una azienda né da una zona nei confronti delle quali siano stati adottati provvedimenti di polizia veterinaria, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, in seguito all'insorgenza di afta epizootica, peste suina, malattia vescicolare dei suini, paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen), brucellosi suina, ovina o caprina, fermo restando che:
a) se non sono stati macellati tutti gli animali delle specie sensibili alla malattia e se non sono stati disinfettati i locali, la durata del provvedimento di polizia veterinaria adottato, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, nei confronti della azienda di origine e di provenienza, deve essere, a decorrere dall'ultimo caso constatato, di almeno 30 giorni per l'afta epizootica e la malattia vescicolare dei suini, di almeno 40 giorni per la peste suina e il morbo di Teschen nonché di almeno 6 settimane per la brucellosi suina, ovina o caprina nel caso si tratti di carni fresche suine, ovine o caprine;
b) nel caso si tratti di afta epizootica, malattia vescicolare dei suini o di morbo di Teschen, se non sono stati macellati tutti gli animali delle specie sensibili alle malattie ed esistenti nel focolaio e non sono stati disinfettati i locali, il raggio della zona infetta di cui allo art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, non può essere inferiore a due chilometri.
Il provvedimento di dichiarazione di zona infetta deve essere mantenuto fino a che i ricoveri e i locali infetti sono oggetto di misure di polizia veterinaria; tuttavia, se tutti gli animali recettivi esistenti nel focolaio sono stati abbattuti, il provvedimento di zona infetta può essere revocato trascorsi quindici giorni dall'abbattimento degli animali;
2) essere ottenute in macelli nei quali non siano stati constatati casi di afta epizootica, peste suina, malattia vescicolare dei suini e morbo di Teschen.
In caso di insorgenza di afta epizootica, peste suina, malattia vescicolare dei suini e morbo di Teschen in un macello autorizzato all'esportazione di carni fresche la autorità sanitaria competente adotta le misure necessarie per escludere dall'esportazione le carni sospette di contagio.
Il macello potrà essere riattivato per l'esportazione solo dopo che sia stata eliminata ogni causa di contagio.