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LEGGE 21 novembre 1991, n. 374

Istituzione del giudice di pace.

note: Entrata in vigore della legge: 12-12-1991. Le disposizioni di cui agli artt. 3, commi 2 e 3, 7, 9, 10, 11, 13, da 15 a 34, da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno effetto a decorrere dal 2/1/1993. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/01/2023)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal:  12-12-1991

Art. 47

Abrogazioni
1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge ed in particolare l'articolo 8, secondo comma, nn. 2) e 4), del codice di procedura civile nonché gli articoli 66 e 67 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice.
2. È abrogato il capo I del titolo II dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, salvo quanto disposto dall'articolo 44 della presente legge.
Note all'art. 47:
- Per il nuovo testo dell'art. 8 del codice di procedura civile, in vigore dal 2 gennaio 1993, si veda in nota all'art. 18.
- Il testo degli articoli 66 e 67 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, abrogati dal 2 gennaio 1993 dal presente articolo, è il seguente:
"Art. 66 (Tempo degli atti dei conciliatori). - I conciliatori possono esercitare le funzioni e compiere gli atti di loro competenza anche nei giorni festivi.
Art. 67 (Luogo delle udienze). - I conciliatori tengono le udienze nella casa comunale o in altra destinata dal comune.
Il conciliatore in caso di urgenza può sentire le parti e provvede sulle loro istanze nella propria abilitazione, ma non vi può tenere l'udienza di discussione".
- Il capo I (articoli 20-29) del titolo II dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. n. 12/1941, abrogato dal 2 gennaio 1993 dal presente articolo, reca norme relative all'ufficio del giudice conciliatore ed ha per titolo: "Del giudice conciliatore".