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LEGGE 21 novembre 1991, n. 374

Istituzione del giudice di pace.

note: Entrata in vigore della legge: 12-12-1991. Le disposizioni di cui agli artt. 3, commi 2 e 3, 7, 9, 10, 11, 13, da 15 a 34, da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno effetto a decorrere dal 2/1/1993. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/2024)
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vigente al 06/10/2024
Testo in vigore dal: 12-12-1991
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
             Istituzione e funzioni del giudice di pace 
 
  1.  E'  istituito  il  giudice  di  pace,  il  quale  esercita   la
giurisdizione in materia civile e penale e la  funzione  conciliativa
in materia civile secondo le norme della presente legge. 
  2. L'ufficio del giudice di pace  e'  ricoperto  da  un  magistrato
onorario appartenente all'ordine giudiziario. 
          AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.