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MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 21 giugno 1991, n. 324

Regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonchè dei requisiti, dei termini, delle modalità e dei diritti di iscrizione.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/11/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/1998)
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Testo in vigore dal:  13-11-1991 al: 9-12-1998
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DEI
TRASPORTI, DELLA SANITÀ E DELL'INTERNO
Vista la delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
Considerati gli esiti delle apposite conferenze di servizi svoltesi in data 4 dicembre 1990 e 24 gennaio 1991;
Visto il proprio decreto del 26 aprile 1989;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nella adunanza generale del 25 marzo 1991;
Considerato l'esito dell'apposita conferenza di servizi svoltasi in data 16 maggio 1991, nel corso della quale si è provveduto all'adeguamento del testo al parere del Consiglio di Stato;
Considerato che, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Costituzione dell'Albo
1. È costituito presso il Ministero dell'ambiente l'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di seguito denominato Albo.
2. L'Albo è articolato in sezioni regionali; nella regione Trentino-Alto Adige, in luogo della sezione regionale sono costituite due sezioni provinciali a Trento e Bolzano.
3. Sono organi dell'Albo:
a) il comitato nazionale;
b) le sezioni regionali e le sezioni provinciali di Trento e di Bolzano.
4. Il comitato nazionale ha sede in Roma presso il Ministero dell'ambiente.
5. Le sezioni regionali hanno sede presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano e presso la regione autonoma Valle d'Aosta.
6. Le funzioni di segreteria sono affidate rispettivamente al Ministero dell'ambiente, alle camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano ed alla regione autonoma della Valle d'Aosta.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 10 del D.L. n. 361/1987 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti) è il seguente:
"Art. 10. - 1. È istituito con sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente, l'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, presso il quale devono iscriversi le imprese che, a qualsiasi titolo, intendono svolgere una o più attività previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'albo nazionale è articolato in sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione, che provvedono alla raccolta delle domande di iscrizione delle imprese interessate e alla trasmissione delle stesse all'albo nazionale. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della sanità e dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento e stabiliti i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione.
2. A partire dalla data di effettiva operatività dell'albo, fissata con decreto del Ministro dell'ambiente, l'iscrizione allo stesso è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per le imprese esercenti l'attività di trasporto dei rifiuti, l'iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazione di cui al citato art. 6, lettera d). Le relative garanzie finanziarie sono prestate a favore dello Stato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.
3. Alla gestione dell'albo sono destinate cinque unità di personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente.
4. All'onere derivante dall'istituzione dell'albo si provvede mediante riduzione del cap. 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi".
- Il D.P.R. n. 915/1982 dispone l'attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi.
- Il testo dell'art. 5 del sopracitato D.P.R. n. 915/1982 è il seguente:
"Art. 5 (Comitato interministeriale). - Le funzioni di cui al precedente art. 4 vengono esercitate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 3, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, integrato dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e per gli affari regionali.
Per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico il Comitato provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, a precisare la denominazione e la composizione delle sostanze o materie tossiche e nocive elencate nell'allegato nonché ad aggiungere, nel medesimo allegato, sostanze o materie tossiche e nocive, allo stato sconosciute, in conseguenza delle modifiche introdotte con le procedure di cui all'art. 19 della direttiva CEE n. 78/319.
Il Comitato si avvale della collaborazione scientifica e tecnica dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, oltre che delle strutture amministrative esistenti che hanno competenza nella materia".
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 26 aprile 1989 concerne la istituzione del catasto nazionale dei rifiuti speciali.
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".