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DECRETO LEGISLATIVO 27 settembre 1991, n. 311

((Attuazione delle direttive 87/404/CEE e successive modifiche in materia di recipienti semplici a pressione, nonchè della direttiva 2014/29/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) che dispone l'abrogazione della direttiva 2009/105/CE in cui quelle precedenti sono state codificate.))

note: Entrata in vigore del decreto: 5-10-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2016)
Testo in vigore dal: 26-5-2016
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 56 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,  recante
delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 
90/488/CEE  del  Consiglio,  in  materia  di  recipienti  semplici  a
pressione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 luglio 1991; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia, del tesoro  e  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato; 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
  1. Il presente  decreto  si  applica  ai  recipienti  ((semplici  a
pressione  fabbricati  in   serie)),   di   seguito   indicati   come
"recipienti" e aventi le seguenti caratteristiche: 
    ((a) i recipienti sono saldati, sono destinati ad essere soggetti
a una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar  e  a  contenere
aria o azoto e non sono destinati a essere esposti alla fiamma; 
    a-bis) le parti e i componenti che contribuiscono alla resistenza
del recipiente alla pressione sono fabbricati in acciaio di  qualita'
non legato, in alluminio non  legato  oppure  in  lega  di  alluminio
ricotto;)) 
    b) il recipiente e' costituito: 
    da una parte cilindrica a sezione retta circolare chiusa  da  due
fondi bombati con la concavita' rivolta verso l'interno e/o da  fondi
piani. L'asse di rivoluzione di questi fondi e' lo stesso della parte
cilindrica; 
    oppure da due fondi bombati aventi lo stesso asse di rivoluzione; 
    c) la pressione massima di esercizio del recipiente e' inferiore 
    o pari a 30 bar e il prodotto di tale pressione per la  capacita'
del recipiente (PS x V) raggiunge al massimo 10.000 bar x l; 
    d) la temperatura minima di esercizio non deve essere inferiore a
-50 ›C  e  la  temperatura  massima  di  esercizio  non  deve  essere
superiore a 300 ›C per i  recipienti  in  acciaio  e  100  ›C  per  i
recipienti in alluminio o lega di alluminio. 
  2. Sono esclusi dal campo di applicazione del  presente  decreto  i
recipienti  appositamente  previsti  per  impieghi  nucleari  la  cui
difettosita' puo' causare una  emissione  di  radioattivita',  quelli
appositamente  previsti   per   ((l'installazione   su   o   per   la
propulsione)) di navi o aeromobili, nonche' gli estintori.