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DECRETO LEGISLATIVO 27 settembre 1991, n. 311

Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-10-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2016)
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Testo in vigore dal:  5-10-1991 al: 25-5-2016
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n.
90/488/CEE del Consiglio, in materia di recipienti semplici a pressione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai recipienti saldati fabbricati in serie, soggetti ad una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar, destinati a contenere aria o azoto e non destinati ad essere esposti alla fiamma, di seguito indicati come "recipienti" e aventi le seguenti caratteristiche:
a) le parti e gli elementi di assemblaggio che contribuiscono alla resistenza del recipiente alla pressione sono fabbricati in acciaio di qualità non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto;
b) il recipiente è costituito:
da una parte cilindrica a sezione retta circolare chiusa da due fondi bombati con la concavità rivolta verso l'interno e/o da fondi piani. L'asse di rivoluzione di questi fondi è lo stesso della parte cilindrica;
oppure da due fondi bombati aventi lo stesso asse di rivoluzione;
c) la pressione massima di esercizio del recipiente è inferiore o pari a 30 bar e il prodotto di tale pressione per la capacità del recipiente (PS x V) raggiunge al massimo 10.000 bar x l;
d) la temperatura minima di esercizio non deve essere inferiore a -50 ›C e la temperatura massima di esercizio non deve essere superiore a 300 ›C per i recipienti in acciaio e 100 ›C per i recipienti in alluminio o lega di alluminio.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i recipienti appositamente previsti per impieghi nucleari la cui difettosità può causare una emissione di radioattività, quelli appositamente previsti per l'installazione o la propulsione di navi o aeromobili, nonché gli estintori.