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DECRETO LEGISLATIVO 15 agosto 1991, n. 277

Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-9-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2008)
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Testo in vigore dal: 11-9-1991
al: 23-12-1996
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212,  recante  delega
al Governo per l'attuazione delle direttive 80/1107/CEE,  82/605/CEE,
83/477/CEE, 86/188/CEE e 88/642/CEE  del  Consiglio,  in  materia  di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad
agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 giugno 1991; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 agosto 1991; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                         Attivita' soggette 
  1. Il presente decreto prescrive misure per la tutela della  salute
e  per  la  sicurezza  dei  lavoratori  contro  i  rischi   derivanti
dall'esposizione durante il lavoro agli agenti chimici  e  fisici  di
cui ai capi II, III e IV. 
  2. Le disposizioni di cui ai  capi  II,  III  e  IV  non  escludono
l'applicabilita' delle norme di cui al presente capo. Gli articoli  8
e 9 si applicano altresi' in tutti i casi di esposizione, durante  il
lavoro, ad agenti chimici, fisici, nonche' biologici. 
  3. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  alle
attivita' alle quali sono addetti i lavoratori subordinati o ad  essi
equiparati ai sensi dell'art. 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303. 
  4. Nei riguardi delle Forze armate, o di Polizia,  dei  Servizi  di
protezione civile e  del  Servizio  sanitario  nazionale  per  quanto
concerne le sale operatorie degli ospedali,  le  norme  del  presente
decreto sono  applicate  tenendo  conto  delle  particolari  esigenze
connesse al servizio espletato, individuale con decreto del  Ministro
competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della  previdenza
sociale e della sanita'.