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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 25 gennaio 1991, n. 217

Regolamento per l'attuazione dell'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, concernente le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati riguardanti la vendita, l'acquisto e l'utilizzazione dei presidi sanitari, nonchè le relative modalità di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/8/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/04/2001)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-8-1991
                      IL MINISTRO DELLA SANITA' 
                           DI CONCERTO CON 
I MINISTRI DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, DELL'AMBIENTE E 
   DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto  l'art.  15,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, che prevede che il Ministro  della
sanita',  con  decreto  da  adottarsi  di  concerto  con  i  Ministri
dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, fissa le caratteristiche  delle  schede
per la rilevazione dei dati relativi alla  vendita,  all'acquisto  ed
alla  utilizzazione  dei  presidi  sanitari,  nonche'   le   relative
modalita' di compilazione, tempi e  procedure  di  rilevamento  e  di
trasmissione dei dati; 
  Attesa la necessita' di stabilire le caratteristiche delle predette
schede di rilevazione e  le  relative  modalita'  di  compilazione  e
trasmissione, nonche' i  tempi  e  le  procedure  di  rilevamento  ed
elaborazione dei dati acquisiti; 
  Considerato  che  anche  in  relazione  all'attuazione  del   piano
nazionale  di  lotta  fitopatologica  integrata   e'   indispensabile
ottenere informazioni sulle  diverse  fasi  in  cui  si  articola  il
processo distributivo e di impiego dei suddetti presidi sanitari; 
  Visto il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 20 dicembre 1990; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a
norma dell'art. 17, terzo comma, della citata legge 23  agosto  1988,
n. 400 (nota numero 705/44.64/AG.5 del 10 gennaio 1991); 
                               ADOTTA 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. I modelli delle schede per l'annotazione dei dati riguardanti le
vendite,  gli  acquisti  e  le  utilizzazioni  dei  presidi  sanitari
effettuati dai soggetti di cui all'art. 15, comma 1, del decreto  del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236,  sono  quelli  di
cui agli allegati 1, 2, 3 e 4. 
  2. Le schede devono essere compilate secondo le modalita' e  con  i
tempi e le procedure di rilevamento e trasmissione dei dati precisati
per ciascuna di esse negli articoli seguenti. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             -  Si riporta il testo dell'intero art. 15 del D.P.R. n.
          236/1988, recante attuazione della direttiva CEE n.  80/778
          concernente  la  qualita'  delle acque destinate al consumo
          umano, ai sensi dell'art.  15 della legge 16  aprile  1987,
          n. 183:
             "Art.  15  (Impiego degli antiparassitari). - 1. Ai soli
          fini dell'elaborazione dei programmi di prevenzione  mirata
          alla   tutela  della  salute  dell'uomo,  degli  animali  e
          dell'ambiente  naturale   le   ditte   intestatarie   delle
          registrazioni   di  presidi  sanitari,  i  distributori,  i
          venditori,  gli  speditori  e  gli  utilizzatori  di   tali
          prodotti  sono tenuti ad annotare su apposite schede i dati
          relativi alla  vendita  o  all'utilizzazione  dei  prodotti
          stessi.
             2.  Il  Ministro della sanita', con decreto da adottarsi
          di  concerto  con  i  Ministri  dell'agricoltura  e   delle
          foreste,  dell'ambiente  e  dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato, fissa le caratteristiche delle schede per
          la   rilevazione   dei   dati   relativi   alla    vendita,
          all'acquisito  ed  alla utilizzazione dei presidi sanitari,
          nonche' le relative modalita' di compilazione, tempi e pro-
          cedure di rilevamento e di trasmissione dei dati.
             3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a conservare
          una   copia   delle   schede   da   esibire   a   richiesta
          dell'autorita'  sanitaria  locale o dei servizi repressione
          frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste".
          Note alle premesse:
             - Il comma 3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988.
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             - Per il testo all'art. 15 del  D.P.R.  n.  236/1988  si
          veda in nota al titolo.
          Nota agli articoli 1 e 2:
             -  Per  il  testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 236/1988 si
          veda in nota al titolo.