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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 ottobre 1990, n. 459

Regolamento di esecuzione dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.

note: Entrata in vigore del decreto: 4/7/1991
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Testo in vigore dal: 4-7-1991
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista  la  legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificata dalla legge
11  maggio  1971,  n.  390,  recante  "Norme   sulla   documentazione
amministrativa  e  sulla legalizzazione e autenticazione di firme" ed
in particolare l'art. 2, nel quale  vengono  indicati  i  fatti,  gli
stati   e   le  qualita'  personali  per  le  quali  e'  ammessa  una
dichiarazione sostitutiva delle relative certificazioni;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17,
comma 3, con il quale nel fissare  i  criteri  per  l'emanazione  dei
regolamenti  ministeriali  e'  stato stabilito che gli stessi debbono
essere comunicati al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  prima
della loro emanazione;
  Considerate  le  attribuzioni  del  Ministero  del  lavoro  e della
previdenza  sociale  che  comportano  l'emanazione  di  provvedimenti
amministrativi dietro istanza degli interessati;
  Considerato  che  l'adozione di numerosi provvedimenti avviene gia'
sulla base di dichiarazioni sostitutive  rese  dagli  interessati  ai
sensi dell'art. 2 della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Ritenuta  la  necessita',  in  esecuzione  dell'art. 3 della citata
legge 4 gennaio 1968, n. 15, di prevedere per quali  fatti,  stati  e
qualita'  personali  oltre quelli previsti all'art. 2, e' ammessa una
dichiarazione   temporaneamente    sostitutiva    della    prescritta
documentazione;
  Vista  la  circolare  della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Ufficio riforma dell'amministrazione - Protocollo n. 778/8/8/1 del 21
ottobre 1968, contenente istruzioni per l'applicazione della legge  4
gennaio 1968, n. 15;
  Vista  la  circolare  del  Ministro  per  la  funzione  pubblica 20
dicembre 1988, n. 26779,  contenente  istruzioni  per  l'applicazione
della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Ritenuto che lo schema del presente regolamento e' stato comunicato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 118321 in data
13 aprile 1990;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 28 giugno 1990;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
       Casi nei quali e' ammessa la dichiarazione sostitutiva
  1.   E'   ammessa   dichiarazione    temporaneamente    sostitutiva
sottoscritta  dall'interessato  e autenticata con le modalita' di cui
all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i seguenti  fatti,
stati e qualita' personali:
    a) per l'iscrizione nelle liste del collocamento ordinario:
    -  possesso  del libretto di lavoro o del certificato sostitutivo
nei casi in cui tali documenti sono prescritti;
    - possesso di diploma o attestato di qualifica professionale;
    b) per l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio:
    - appartenenza alle  categorie  aventi  diritto  al  collocamento
obbligatorio;
    c)  per  l'iscrizione  negli  elenchi  dei  committenti  lavoro a
domicilio:
    - iscrizione alla camera di commercio;
    d)  per  l'abilitazione  all'esercizio   della   professione   di
consulente del lavoro:
    - possesso del prescritto titolo di studio;
    - effettuazione del prescritto periodo di praticantato;
    e) per l'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore:
    - possesso dell'idoneita' psico-fisica;
    - possesso del libretto di tirocinio;
    - possesso del prescritto titolo di studio;
    f)  per  il rilascio dell'attestato di idoneita' per la direzione
tecnica degli impianti nucleari:
    - possesso del prescritto titolo di studio;
    -  possesso  dei  titoli  atti  a  dimostrare  l'idoneita'   alla
direzione dell'impianto;
    - possesso della dichiarazione dell'esercente, presso il quale il
richiedente  svolge  o  intende  svolgere la propria attivita', dalla
quale  risulti  che  l'interessato  ha   assistito   alla   direzione
dell'impianto per almeno un mese;
    g)   per  il  rilascio  della  patente  di  abilitazione  per  la
conduzione di impianti nucleari:
    - possesso della dichiarazione dell'esercente l'impianto nucleare
relativa  al  grado  di  addestramento  raggiunto  e  di  ogni  altro
documento comprovante l'esperienza pratica e le mansioni svolte;
    - possesso del libretto di tirocinio;
    h)   per   l'ammissione   alla   prova   di   idoneita'  ai  fini
dell'iscrizione negli elenchi degli  esperti  qualificati  incaricati
dei  compiti di sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni
ionizzanti:
    - possesso del prescritto titolo di studio;
    - possesso dei certificati universitari o attestazioni per i soli
aspiranti all'abilitazione di III grado;
    i) per l'ammissione alla  prova  di  idoneita'  per  l'iscrizione
negli  elenchi  dei  medici  autorizzati  incaricati  dei  compiti di
sorveglianza medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti:
    - possesso del prescritto titolo di studio;
    - possesso dei previsti diplomi di specializzazione.
  2.  La  dichiarazione  di  cui  al  comma  precedente  puo'  essere
presentata anche contestualmente all'istanza dell'interessato.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             -  Il  testo  dell'art.  3  della legge n. 15/1968 e' il
          seguente:
             "Art. 3 (Dichiarazioni temporaneamente sostitutive). - I
          regolamenti ministeriali e degli enti pubblici stabiliscono
          per quali fatti, stati e qualita' personali,  oltre  quelli
          indicati nell'art. 2, e' ammessa, in luogo della prescritta
          documentazione,  una dichiarazione sostitutiva sottoscritta
          dall'interessato e autenticata  con  le  modalita'  di  cui
          all'art.  20.  In tali casi la normale documentazione sara'
          successivamente  esibita   dall'interessato   a   richiesta
          dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento
          a lui favorevole.
             I   regolamenti  di  cui  al  primo  comma  stabiliscono
          altresi' i casi, le modalita' ed eventualmente  il  termine
          per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione
          irregolare  o non conforme alla dichiarazione, nonche', ove
          occorra,  per  la  rettifica  della  dichiarazione  la  cui
          irregolarita' attenga ad elementi non essenziali".
          Note alle premesse:
             - L'art. 2 della legge n. 15/1968 e' cosi' formulato:
             "Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). -
          La   data   ed  il  luogo  di  nascita,  la  residenza,  la
          cittadinanza, il godimento dei diritti politici,  lo  stato
          di  celibe,  coniugato  o  vedovo,  lo  stato  di famiglia,
          l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso  del
          coniuge,  dell'ascendente  o discendente, la posizione agli
          effetti degli obblighi militari e l'iscrizione  in  albi  o
          elenchi   tenuti   dalla   pubblica   amministrazione  sono
          comprovati  con  dichiarazioni,  anche   contestuali   alla
          istanza,   sottoscritte   dall'interessato  e  prodotte  in
          sostituzione    delle    normali     certificazioni.     La
          sottoscrizione  delle dichiarazioni deve essere autenticata
          con le modalita' di cui all'art. 20.".
             Per il testo dell'art. 3 della medesima legge si veda la
          precedente nota al titolo.
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             - La circolare del Ministro per la funzione pubblica  20
          dicembre 1988, n. 26779, e' stata pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 1989.
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  20 della legge n. 15/1968 e' il
          seguente:
             "Art. 20 (Autenticazione  delle  sottoscrizioni).  -  La
          sottoscrizione  di  istanze  da  produrre agli organi della
          pubblica  amministrazione  puo'  essere  autenticata,   ove
          l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente
          a  ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere,
          segretario comunale, o  altro  funzionario  incaricato  dal
          sindaco.
             L'autenticazione  deve  essere  redatta  di seguito alla
          sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da  parte  del
          pubblico  ufficiale,  che la sottoscrizione stessa e' stata
          apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita'
          della persona che sottoscrive.
             Il pubblico ufficiale che  autentica  deve  indicare  le
          modalita'  di  identificazione,  la  data  e il luogo della
          autenticazione, il proprio nome  e  cognome,  la  qualifica
          rivestita,  nonche'  apporre la propria firma per esteso ed
          il timbro dell'ufficio.
             Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei
          fogli intermedi e' sufficiente che  il  pubblico  ufficiale
          aggiunga la propria firma.".