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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 ottobre 1990, n. 459

Regolamento di esecuzione dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.

note: Entrata in vigore del decreto: 4/7/1991
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Testo in vigore dal:  4-7-1991

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390, recante "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" ed in particolare l'art. 2, nel quale vengono indicati i fatti, gli stati e le qualità personali per le quali è ammessa una dichiarazione sostitutiva delle relative certificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17, comma 3, con il quale nel fissare i criteri per l'emanazione dei regolamenti ministeriali è stato stabilito che gli stessi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione;
Considerate le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che comportano l'emanazione di provvedimenti amministrativi dietro istanza degli interessati;
Considerato che l'adozione di numerosi provvedimenti avviene già sulla base di dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai sensi dell'art. 2 della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Ritenuta la necessità, in esecuzione dell'art. 3 della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15, di prevedere per quali fatti, stati e qualità personali oltre quelli previsti all'art. 2, è ammessa una dichiarazione temporaneamente sostitutiva della prescritta documentazione;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio riforma dell'amministrazione - Protocollo n. 778/8/8/1 del 21 ottobre 1968, contenente istruzioni per l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Ritenuto che lo schema del presente regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 118321 in data 13 aprile 1990;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 giugno 1990;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Casi nei quali è ammessa la dichiarazione sostitutiva
1. È ammessa dichiarazione temporaneamente sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i seguenti fatti, stati e qualità personali:
a) per l'iscrizione nelle liste del collocamento ordinario:
- possesso del libretto di lavoro o del certificato sostitutivo nei casi in cui tali documenti sono prescritti;
- possesso di diploma o attestato di qualifica professionale;
b) per l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio:
- appartenenza alle categorie aventi diritto al collocamento obbligatorio;
c) per l'iscrizione negli elenchi dei committenti lavoro a domicilio:
- iscrizione alla camera di commercio;
d) per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro:
- possesso del prescritto titolo di studio;
- effettuazione del prescritto periodo di praticantato;
e) per l'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore:
- possesso dell'idoneità psico-fisica;
- possesso del libretto di tirocinio;
- possesso del prescritto titolo di studio;
f) per il rilascio dell'attestato di idoneità per la direzione tecnica degli impianti nucleari:
- possesso del prescritto titolo di studio;
- possesso dei titoli atti a dimostrare l'idoneità alla direzione dell'impianto;
- possesso della dichiarazione dell'esercente, presso il quale il richiedente svolge o intende svolgere la propria attività, dalla quale risulti che l'interessato ha assistito alla direzione dell'impianto per almeno un mese;
g) per il rilascio della patente di abilitazione per la conduzione di impianti nucleari:
- possesso della dichiarazione dell'esercente l'impianto nucleare relativa al grado di addestramento raggiunto e di ogni altro documento comprovante l'esperienza pratica e le mansioni svolte;
- possesso del libretto di tirocinio;
h) per l'ammissione alla prova di idoneità ai fini dell'iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati incaricati dei compiti di sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti:
- possesso del prescritto titolo di studio;
- possesso dei certificati universitari o attestazioni per i soli aspiranti all'abilitazione di III grado;
i) per l'ammissione alla prova di idoneità per l'iscrizione negli elenchi dei medici autorizzati incaricati dei compiti di sorveglianza medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti:
- possesso del prescritto titolo di studio;
- possesso dei previsti diplomi di specializzazione.
2. La dichiarazione di cui al comma precedente può essere presentata anche contestualmente all'istanza dell'interessato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 15/1968 è il seguente:
"Art. 3 (Dichiarazioni temporaneamente sostitutive). - I regolamenti ministeriali e degli enti pubblici stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'art. 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'art. 20. In tali casi la normale documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.
I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresì i casi, le modalità ed eventualmente il termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonché, ove occorra, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali".
Note alle premesse:
- L'art. 2 della legge n. 15/1968 è così formulato:
"Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20.".
Per il testo dell'art. 3 della medesima legge si veda la precedente nota al titolo.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- La circolare del Ministro per la funzione pubblica 20 dicembre 1988, n. 26779, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 1989.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 è il seguente:
"Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.
Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma.".